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Sentenza

Sentenza n. 611/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3691/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3691/2023, relativa all'impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità e alla domanda risarcitoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, una decisione ultrapetita e la violazione dell'art. 73 c.p.a., poiché il giudice di primo grado avrebbe ritenuto non provata la titolarità del diritto di proprietà sulla base di un'eccezione che il Comune non avrebbe effettivamente sollevato, senza previamente sottoporre la questione al contraddittorio. Gli appellanti hanno inoltre sostenuto che il TAR avesse travisato il petitum, individuandolo nell'impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, mentre la domanda avrebbe riguardato l'illegittima destinazione urbanistica impressa al fondo mediante il vincolo espropriativo, la mancata conclusione della procedura e la mancata revoca del vincolo, con conseguente richiesta risarcitoria. Infine, hanno dedotto la contraddittorietà della motivazione del TAR, che, dopo avere dichiarato il ricorso inammissibile, lo aveva ritenuto anche infondato per la mancata occupazione del fondo. Hanno sostenuto che il verbale di consistenza e la disposta immissione in possesso dimostrassero l'occupazione o, comunque, l'incidenza del vincolo sulla disponibilità del bene, e che l'illecito dovesse considerarsi permanente fino alla rimozione del vincolo.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l'appello inammissibile. Ha rilevato che la sentenza di primo grado si fondava, tra le altre ragioni, su un'autonoma ratio decidendi: l'inammissibilità dell'impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, in quanto atto endoprocedimentale. Tale statuizione non era stata oggetto di una specifica censura nell'atto di appello. Le doglianze erano infatti rivolte soltanto alle ulteriori ragioni del TAR, riguardanti la mancata prova della proprietà e l'assenza di occupazione del fondo. Poiché la ratio non censurata era autonomamente idonea a sorreggere la decisione di primo grado, l'eventuale fondatezza delle altre censure non avrebbe potuto determinare la riforma della sentenza. In applicazione del principio secondo cui, quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, l'appellante deve censurarle tutte e ottenere l'accoglimento di tutte le censure, il Collegio ha dichiarato l'appello inammissibile. Le spese del grado sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli appellanti lo hanno richiamato in relazione al dovere del giudice di sottoporre al contraddittorio le questioni rilevate d'ufficio; il CGARS non ha deciso nel merito tale censura, poiché ha dichiarato l'appello inammissibile per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma.

  • art. 29 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla dedotta violazione del principio tra chiesto e pronunciato; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 34 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla dedotta erronea individuazione del petitum; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 39 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dagli appellanti quale norma di rinvio ai principi del processo civile, incluso il principio della domanda; il CGARS non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 9 d.P.R. n. 327/2001

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dagli appellanti in relazione al vincolo preordinato all'esproprio; il CGARS non ha esaminato la legittimità del vincolo, poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di primo grado è fondata su più rationes decidendi autonome, l'appellante deve impugnare specificamente ciascuna di esse; la mancata censura anche di una sola ragione, autonomamente idonea a sorreggere il dispositivo, rende l'appello inammissibile, perché l'eventuale accoglimento delle censure rivolte alle altre rationes non potrebbe comunque modificare la decisione impugnata.
  • L'impugnazione in appello deve essere valutata in relazione alla concreta capacità delle censure di incidere sul dispositivo: non è sufficiente contestare alcune motivazioni della sentenza se ne rimane incontestata un'altra, da sola sufficiente a giustificare l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVincoli urbanisticiAppello
RamiEspropriazione per pubblica utilitàUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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