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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 475 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Tributi locali - ICI - contestazione rendita catastale - preclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo alla diga, contestando la categoria catastale D/7, la rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio e la conseguente base imponibile, oltre alle sanzioni. La società sosteneva che la rendita fosse incongrua e che l'immobile dovesse essere classificato diversamente. Il Comune ha eccepito di essersi limitato ad applicare la rendita catastale ufficiale, non avendo il potere di modificarla. La contestazione della categoria e della rendita doveva quindi essere proposta contro l'Agenzia del Territorio, non contro il Comune nell'ambito del giudizio ICI.

La decisione

In primo grado il ricorso era stato respinto. Nel giudizio d'appello, tuttavia, la società ha prodotto una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova, passata in giudicato, che aveva definitivamente classificato gli immobili nella categoria E/3, anziché D/7. Poiché il giudicato sulla rendita e sulla categoria catastale incide direttamente sulla base imponibile ICI, la sentenza impugnata è stata riformata e l'imposta dovuta è stata rideterminata applicando la categoria E/3. Le spese del giudizio d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, comma 1, lettera B

    articolo 7, comma 1, lettera B)

    La società ha invocato tale disposizione contestando la legittimità dell'avviso ICI e la determinazione dell'imposta in relazione all'immobile. La decisione chiarisce però che il Comune deve applicare la categoria e la rendita catastale risultanti dagli atti catastali, senza poterle modificare autonomamente.

  • Principio dell'impugnazione degli atti catastali nei confronti dell'Agenzia del Territorio

    La categoria catastale e la rendita devono essere contestate tempestivamente nel procedimento diretto contro l'amministrazione catastale competente, non mediante l'impugnazione dell'avviso ICI emesso dal Comune.

  • Principio dell'efficacia del giudicato catastale nel giudizio tributario

    Il giudicato formatosi sulla categoria o sulla rendita catastale incide direttamente sulla base imponibile dell'imposta locale e deve essere considerato anche nel giudizio relativo all'ICI, con conseguente rideterminazione dell'imposta.

Massime di principio

  • Quando si contesta la categoria catastale o la rendita, il ricorso deve essere rivolto all'amministrazione catastale competente e non al Comune che richiede l'ICI o un tributo locale.
  • Il Comune, in linea generale, deve applicare la rendita catastale risultante dagli atti ufficiali e non può sostituirla con una propria valutazione.
  • Se un successivo giudicato riduce la rendita o modifica la categoria catastale, tale decisione può incidere retroattivamente sulla base imponibile del tributo e imporre la rideterminazione dell'imposta o il rimborso dell'eccedenza versata.
  • Le contestazioni relative a sanzioni, come l'assenza di colpevolezza o l'obiettiva incertezza, devono essere formulate già nel primo grado di giudizio; se proposte soltanto in appello possono essere dichiarate inammissibili.
  • La pendenza di un giudizio catastale non impedisce necessariamente al Comune di emettere l'accertamento sulla base della rendita vigente; l'esito definitivo del giudizio catastale potrà successivamente determinare il conguaglio o il rimborso.

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