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Sentenza

Sentenza del 21/07/2023 n. 21960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia (confermando avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA e reintegrando le sanzioni) e aveva respinto l'appello incidentale della società. La CTR aveva ritenuto che la società non avesse dimostrato l'assenza di culpa in vigilando rispetto al professionista incaricato della contabilità e non avesse prodotto documentazione sufficiente a emendare le dichiarazioni fiscali contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha dichiarato inammissibili o infondate le censure che chiedevano la riforma in punto sanzioni (mancata prova dell'assenza di colpa del contribuente rispetto al professionista), l'omesso esame della documentazione sull'emenda delle dichiarazioni e la mancata applicazione del principio di non contestazione. La Corte ha ritenuto che le questioni dedotte fossero, in gran parte, valutazioni di fatto proprie del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, e che l'interpretazione del principio di non contestazione sia stata corretta. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 11.000 oltre spese prenotate a debito) e indicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5

    Regime di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il ricorso deve essere fondato su precise violazioni di diritto e che l'eventuale vizio di motivazione va dedotto secondo la formulazione vigente; inoltre il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di fatto del giudice del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio della non contestazione (relevatio ad onere probandi) spettando al giudice del merito la valutazione della rilevanza e degli effetti della mancata contestazione; nel processo tributario l'atto impositivo costituisce l'oggetto del giudizio e non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto indicato nell'atto stesso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Previsione relativa al contributo unificato da versare in sede di impugnazione; la Corte prende atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

  • Giurisprudenza di riferimento (richiamata dalla Corte)

    Cass. n. 26110/2015; Cass. n. 9097/2017; Cass. n. 3680/2019; Cass. n. 19806/2019

    Principi consolidati: il sindacato della Corte di cassazione non investe la rivalutazione del merito e delle prove; il giudice del merito valuta l'esistenza e il valore della non contestazione; nel giudizio tributario l'atto impositivo delimita l'onere di allegazione dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di condotte di un professionista (es. professionista contabile) il contribuente deve fornire prove concrete della propria diligenza nella scelta e nella vigilanza sul professionista per escludere la propria responsabilità (culpa in vigilando).
  • La valutazione della prova e l'accertamento dei fatti spettano al giudice del merito; le decisioni su fatti e credibilità delle prove, se coerenti e motivate, non sono rivedibili in cassazione salvo vizio di diritto o formale motivazionale secondo i parametri attuali dell'art. 360 c.p.c.
  • Per ottenere l'emenda giudiziale delle dichiarazioni è necessario produrre in giudizio documentazione chiara e sufficiente a dimostrare i presupposti dell'emenda; la mera produzione di atti non conclusivi può essere ritenuta insufficiente.
  • Il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è valutato dal giudice di merito: la semplice deduzione che la controparte non abbia contestato non garantisce automaticamente l'accoglimento della questione; nel processo tributario l'atto impositivo delimita gli obblighi di allegazione dell'Amministrazione.
  • In sede di cassazione evitare censure di fatto mascherate da violazioni di legge: impugnazioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria operata dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Quando si impugna una sentenza tributaria, predisporre il ricorso per cassazione secondo i corretti canoni di legge (richiamando specifiche norme e motivando errori di diritto) e non solo con contestazioni di fatto.

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