Cassazione Civile, Sentenza n. 3371/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (vicina convenuta)
La controversia
La ricorrente aveva convenuto la vicina, sostenendo che, dopo il deterioramento dei rapporti di vicinato e con finalità intimidatorie o di dispetto, questa avesse danneggiato le sue piante, spaventato i cani e divelto i tergicristalli della vettura. Affermava di avere installato sul confine una telecamera per documentare tali condotte e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, inclusi quelli esistenziale e biologico. La vicina aveva proposto domanda riconvenzionale per violazione della privacy. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; anche le denunce della ricorrente avevano avuto esito negativo e la vicina era stata assolta nel procedimento penale. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2938/2017 depositata l’11 dicembre 2017, aveva rigettato l’impugnazione, rilevando che non era stata dimostrata l’astratta rilevanza penale delle condotte, né un apprezzabile turbamento esistenziale, e confermando la mancata ammissione delle prove richieste. In Cassazione la ricorrente ha proposto undici motivi. Con il primo e il decimo ha denunciato violazione degli artt. 2059 c.c. e 635 e 660 c.p., sostenendo che il danno morale può essere risarcito anche senza accertamento concreto o condanna penale, purché il fatto sia astrattamente previsto come reato, e invocando inoltre la lesione di interessi costituzionalmente inviolabili. Con il secondo, il settimo e l’ottavo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le dichiarazioni della convenuta, anche contenute nella domanda riconvenzionale relativa alla telecamera, avrebbero ammesso i fatti lesivi. Con il terzo, quarto, quinto e sesto ha lamentato, ai sensi dell’art. 2059 c.c., il mancato riconoscimento del danno esistenziale e biologico, il mancato apprezzamento di una consulenza tecnica di parte e la mancata ammissione di prove testimoniali e di una CTU. Con il nono ha denunciato violazione dell’art. 2043 c.c. per il mancato rimborso della spesa di installazione della telecamera, sostenendo che fosse causalmente connessa alle condotte della vicina.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi e, quindi, il ricorso. Ha chiarito che il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p., può essere riconosciuto anche senza condanna penale, purché il giudice civile accerti incidentalmente gli elementi materiale e psicologico di un fatto astrattamente previsto come reato. Nel caso concreto, però, i motivi non superavano la valutazione di merito che aveva escluso l’astratta configurabilità di reati; inoltre, la ricorrente non aveva specificamente censurato in appello tale esclusione e in Cassazione non aveva descritto adeguatamente le condotte per consentirne la qualificazione. La Corte ha aggiunto che non risultava individuata una lesione di interessi costituzionalmente inviolabili; la lesione della proprietà non rientrava, nel caso, in tale categoria e la violazione del domicilio era stata esclusa dal giudice di merito. Ha respinto le censure sulle ammissioni perché la richiesta di tutela della privacy e l’affermazione di avere spostato l’orientamento della telecamera non costituivano ammissione dei danneggiamenti o delle altre condotte attribuite alla vicina. Ha escluso che in Cassazione fosse rivedibile la valutazione di merito sulla rilevanza delle prove richieste, rilevando anche che in appello la decisione di non ammetterle non era stata censurata con motivi specifici. Quanto ai danni esistenziale e biologico, il rigetto dipendeva dal difetto di prova delle condotte e delle conseguenze, non da un’esclusione astratta della loro risarcibilità; non era stata dimostrata, in particolare, una compromissione dell’agenda di vita. Infine, la spesa per la telecamera era diretta a procurare prova delle condotte ipotizzate, non a evitare o rimediare a un danno: era una spesa liberamente decisa, priva di un necessario nesso causale con la condotta asseritamente illecita. La Corte ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2059 c.c.
E’ senz’altro vero che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, nè occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicchè la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015); ma è altresì vero che, in tale accertamento il giudice civile deve procedere ad una valutazione “incidenter tantum” dell’esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale (Cass. 7110 del 2017).
Il danno non patrimoniale può essere risarcito anche senza una condanna penale, se il giudice civile accerta incidentalmente che il fatto integra, almeno in astratto, gli elementi materiale e psicologico di un reato. La valutazione circa i fatti dedotti e la loro possibile qualificazione penale appartiene al giudice di merito.
art. 185 c.p.
E’ senz’altro vero che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, nè occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicchè la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015); ma è altresì vero che, in tale accertamento il giudice civile deve procedere ad una valutazione “incidenter tantum” dell’esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale (Cass. 7110 del 2017).
La norma, richiamata in relazione all’art. 2059 c.c., consente il risarcimento del danno non patrimoniale quando il giudice civile accerti incidentalmente la sussistenza degli elementi del fatto astrattamente previsto come reato, senza che occorra una condanna penale.
artt. 635 e 660 c.p.
Fatta a parte la menzione della non punibilità per irrilevanza dei fatti, che ovviamente non incide sulla configurabilità dei medesimi come reati, ma solo sulla loro punibilità; fatta eccezione di questa affermazione, la decisione sul punto va confermata.
La non punibilità per irrilevanza del fatto non esclude di per sé la configurabilità del reato, incidendo sulla punibilità. Nel caso concreto, tuttavia, la decisione che aveva escluso l’astratta rilevanza penale delle condotte è stata confermata per le ragioni processuali e di merito esposte dalla Corte.
artt. 115 e 116 c.p.c.
In sostanza, la corte ha correttamente escluso che l’affermazione di quei fatti potesse integrare una ammissione, dal momento che per tale si intende l’affermazione di fatti sfavorevoli a sè, che non è di certo ravvisabile nè nella richiesta di danni per violazione della privacy, nè nell’affermazione di aver spostato manualmente l’orientamento della videocamera allontanandolo dal proprio dominio.
Non costituiscono ammissione dei fatti lesivi le allegazioni con cui una parte lamenta l’illiceità della ripresa della propria proprietà o afferma di averne modificato l’inquadratura: l’ammissione presuppone l’affermazione di fatti sfavorevoli a chi li dichiara.
art. 2043 c.c.
Il danno è la modificazione peggiorativa indotta da un fatto illecito: la spesa per evitarlo e quella per rimediarvi vi rientrano; non può dirsi altrettanto per la spesa sostenuta per provare la condotta lesiva, che non è un pregiudizio provocato dal fatto illecito, ma una spesa per accertarlo nella ipotesi in cui sia commesso.
La spesa sostenuta per evitare o rimediare a un danno può costituire pregiudizio risarcibile; non lo è, per il solo fatto di essere stata sostenuta, la spesa diretta a procurare prova di una condotta lesiva ipotizzata, trattandosi di scelta volontaria che non ha necessariamente nella condotta illecita il proprio antecedente causale.
art. 41 Cost.
E’ un diritto sui beni, espropriabile, dunque violabile, funzionalizzato (art. 41 Cost.), oggetto supino di poteri conformativi pubblici, e dunque difficilmente concepibile come un diritto che la Costituzione stessa impedisce di violare in vista della soddisfazione di altri beni.
Nel ragionamento della decisione, la proprietà, quale diritto sui beni soggetto a conformazione e possibile espropriazione, non è di per sé ricondotta alla categoria degli interessi costituzionalmente inviolabili la cui lesione fonda il danno non patrimoniale in assenza di reato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale fondato sulla commissione di un reato non richiede una condanna penale né l’accertamento penale definitivo: il giudice civile può verificare incidentalmente la sussistenza degli elementi materiale e psicologico del fatto astrattamente previsto come reato.
- La qualificazione delle condotte dedotte e l’accertamento della loro eventuale rilevanza penale sono valutazioni di merito. In sede di impugnazione occorre censurare specificamente la ratio con cui il giudice ha escluso tale rilevanza e descrivere i fatti in modo sufficiente a consentirne la qualificazione.
- L’allegazione di fatti sfavorevoli a sé, e non la mera proposizione di una domanda di tutela contro una ripresa o la dichiarazione di averne modificato l’inquadratura, può integrare ammissione; le dichiarazioni prive di tale contenuto non provano le condotte lesive attribuite alla parte.
- La valutazione del giudice di merito sulla rilevanza delle prove richieste non è riesaminabile in Cassazione per il solo dissenso della parte; è inoltre necessario censurare in appello in modo specifico il capo che ha negato l’ammissione delle prove.
- Il riconoscimento del danno esistenziale o biologico richiede la prova dei fatti causativi e delle conseguenze pregiudizievoli; il danno esistenziale presuppone una compromissione apprezzabile dell’organizzazione e delle abitudini di vita, non la mera allegazione di disagi.
- La spesa sostenuta per procurarsi la prova di una condotta illecita ipotizzata non costituisce, di per sé, danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.: diversamente dalle spese dirette a evitare o rimediare al danno, è una scelta volontaria e non ha necessariamente la condotta denunciata come antecedente causale.
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