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Sentenza

Sentenza n. 1012/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza, prima del ricorso, alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 368 del 29 febbraio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 368 del 29 febbraio 2024, nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito. Nelle more del giudizio, con memoria depositata il 21 maggio 2026, ha comunicato che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento dovuto in esecuzione del titolo giudiziale. Non risultano ulteriori contestazioni o motivi autonomi dedotti, essendo divenuto pienamente satisfattivo l’adempimento intervenuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il pagamento effettuato dall’amministrazione fosse pienamente satisfattivo rispetto al giudicato azionato. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La condanna alle spese è stata motivata secondo il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione ha ottemperato soltanto dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l’instaurazione del giudizio. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    È indicato quale base normativa del giudizio di ottemperanza, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale

    La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate considerando virtualmente quale parte sarebbe risultata soccombente e, nel caso concreto, ponendole a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo il ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese processuali; queste devono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • L’amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere condannata alle spese, poiché il comportamento successivo non elimina la necessità del giudizio anteriormente instaurato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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