Ordinanza n. 28/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 245 del 21.01.2026 con la quale il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Fisiosanitario Regionale della Regione Molise ha revocato alla Energia Pulita s.r.l., ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c) del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ambientale rilasciata con le D.D. n. 2512/2016, n. 166/2019, n. 4364/2020 n. 4874/2022, n. 7081/2024, inerente la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per persistente mancato adeguamento alle prescrizioni impartire e imposte con le emanate diffide, nonché di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione ambientale alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per persistente mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la determinazione dirigenziale regionale che ha revocato l'autorizzazione ambientale rilasciata per la gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. n. 152/2006. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la revoca era fondata sull'inconcludenza delle attività di rimozione dei rifiuti dal sito e sul persistente mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nelle diffide. In sede cautelare, la società ha prodotto documentazione relativa allo stato di avanzamento della rimozione dei rifiuti e della bonifica dell'area. Il TAR ha ravvisato il fumus boni iuris nella possibile insufficienza dell'istruttoria e della valutazione amministrativa, poiché l'amministrazione non sembra avere adeguatamente considerato i risultati medio tempore raggiunti, la difficoltà oggettiva di completare la rimozione, nonché l'effettiva quantità di rifiuti ancora da smaltire. Quanto al periculum in mora, è stata prospettata la compromissione sia degli interessi privati sia di quelli pubblici in caso di interruzione dell'attività di bonifica nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia della determinazione regionale di revoca dell'autorizzazione ambientale. La misura è stata concessa perché, a un sommario esame, l'amministrazione non sembra aver adeguatamente istruito e valutato l'attuale stato delle attività di rimozione e bonifica, né ponderato la difficoltà del loro completamento e la consistenza dei rifiuti ancora da smaltire. Il giudice ha inoltre ritenuto che la prosecuzione della bonifica, nelle more del giudizio, costituisca la soluzione maggiormente idonea a tutelare contemporaneamente gli interessi privati e pubblici, mentre l'interruzione dell'attività li comprometterebbe entrambi. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa richiamata per la revoca dell'autorizzazione ambientale relativa alla gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR lo richiama quale fondamento processuale della domanda di sospensione e concede la misura cautelare sospensiva.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità di una revoca di autorizzazione ambientale può essere posta in dubbio quando l'amministrazione non valuti adeguatamente i risultati medio tempore conseguiti dal gestore nell'attività di rimozione dei rifiuti e di bonifica dell'area.
- La valutazione del persistente inadempimento alle prescrizioni ambientali deve considerare anche la difficoltà oggettiva di completare le attività imposte e la consistenza effettiva dei rifiuti ancora da smaltire; la mera rilevazione dell'inconcludenza dell'attività non esaurisce necessariamente l'istruttoria e la motivazione richieste.
- Nel bilanciamento cautelare in materia ambientale, la prosecuzione delle attività di bonifica può risultare preferibile alla loro interruzione quando quest'ultima rischi di compromettere contemporaneamente l'interesse pubblico alla tutela ambientale e l'interesse privato alla conservazione dell'attività autorizzata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →