Sentenza del 05/10/2018 n. 8496 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N.4 /2018 ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUL REDDITO -Ires - operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Sussistenza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, per gli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011, l’indebita deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenendo che le prestazioni fatturate non fossero state eseguite dal soggetto formalmente emittente. La parte contribuente sosteneva invece che i lavori per la realizzazione e il funzionamento di stazioni radio fossero stati effettivamente eseguiti e che i relativi costi fossero inerenti all’attività d’impresa. In subordine, invocava l’applicazione retroattiva della disciplina più favorevole prevista dall’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993 e, ulteriormente, la propria buona fede.
La decisione
La Commissione ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata l’effettività dei costi mediante contratti, verbali di sopralluogo, ubicazione dei siti, descrizione degli interventi e quantificazione degli importi. Poiché si trattava di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi erano deducibili ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come modificato dal d.l. n. 16 del 2012, applicabile retroattivamente in senso favorevole. Non risultavano violati i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza o determinabilità, né i costi erano riferibili a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi annullati. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate per la complessità e l’oscurità della vicenda.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012
Sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, salvo che siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
La norma consente la deduzione dei costi effettivamente sostenuti anche quando il soggetto che ha emesso la fattura non coincide con l’effettivo prestatore, persino se l’acquirente era consapevole della frode. Restano esclusi i costi privi dei requisiti fiscali sostanziali o direttamente collegati alla commissione di un delitto non colposo.
Art. 14, comma 3, legge n. 537 del 1993
Applicazione retroattiva della disciplina più favorevole, quale jus superveniens in bonam partem.
La modifica normativa più favorevole si applica retroattivamente anche a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La mera inesistenza soggettiva dell’operazione non è sufficiente, dopo la modifica normativa, a negare la deducibilità del costo: occorre verificare se il costo sia stato realmente sostenuto e se rispetti i requisiti fiscali sostanziali.
- La deducibilità richiede prova dell’effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità del costo. Contratti, documenti tecnici, verbali, prove dei lavori eseguiti e tracciabilità degli importi possono essere decisivi.
- La consapevolezza del contribuente circa il carattere fraudolento dell’operazione, da sola, non esclude la deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi; sono invece esclusi i costi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo.
- L’Amministrazione finanziaria deve distinguere tra operazione oggettivamente inesistente, nella quale il bene o servizio non è mai stato realizzato, e operazione soggettivamente inesistente, nella quale il bene o servizio è stato realizzato ma da un soggetto diverso da quello indicato in fattura.
- La disciplina più favorevole introdotta dal d.l. n. 16 del 2012 può operare retroattivamente per gli anni precedenti, quando ciò comporti un trattamento più favorevole per il contribuente.
- La prova dell’effettiva fruizione delle prestazioni e dell’inerenza dei costi può prevalere sulla sola irregolarità o infedeltà soggettiva dell’intestazione delle fatture.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ott 2018Sentenza del 05/10/2018 n. 1591 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 ott 2018Sentenza del 05/10/2018 n. 1597 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 5 ott 2018Sentenza del 05/10/2018 n. 6935 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ott 2018Sentenza del 05/10/2018 n. 6942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 5 ott 2018Sentenza del 05/10/2018 n. 6949 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ott 2018Sentenza del 05/10/2018 n. 6949 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →