Cassazione Penale, Sentenza n. 3026/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando la violazione dell'art. 578 c.p.p. rispetto alla motivazione concernente la quantificazione del danno non patrimoniale liquidato in favore della parte civile Barbara Spagnolo. Si è censurata la determinazione del quantum come "stratosferica" e priva di adeguata motivazione da parte del secondo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici del merito abbiano descritto compiutamente le condotte moleste e abbiano motivato, in termini logici e proporzionati, la liquidazione equitativa del danno in relazione al condizionamento subito dalla persona offesa nelle relazioni sociali. La Cassazione ha ricordato il limite del sindacato in sede di legittimità sulle liquidazioni equitative (che richiede solo il richiamo alle circostanze e al percorso logico, non il calcolo analitico) e ha escluso profili di manifesta irragionevolezza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata: riguarda la motivazione delle decisioni e le viziature dedotte in cassazione. La Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale non difettava in modo tale da giustificare il ricorso.
art. 660 cod. pen.
Norma penale alla quale il Tribunale aveva in primo grado ricondotto il capo 2 (atti vessatori/condotte moleste); la Corte d'appello ha poi dichiarato il capo 2 estinto per prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte lo ha invocato per giustificare la condanna alle spese.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Principio richiamato in relazione alla possibilità di escludere l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie la Corte non ha rilevato elementi idonei a escludere tale colpa e ha quindi disposto il versamento.
Giurisprudenza della Cassazione (criteri sul controllo della liquidazione equitativa)
Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015
La giurisprudenza richiede che il giudice di merito fornisca le circostanze fattuali e il percorso logico usato per la valutazione equitativa del danno, ma non l'indicazione analitica dei calcoli; il vizio motivazionale rileva in cassazione solo se la motivazione è del tutto mancante, macroscopicamente irragionevole o radicalmente contraddittoria.
Massime di principio
- La quantificazione del danno non patrimoniale è lasciata al giudice del merito con criterio equitativo: in cassazione il sindacato è limitato e richiede profili gravi di vizio motivazionale per essere accolto.
- Per impugnare con successo la liquidazione equitativa in Cassazione è necessario dimostrare la totale mancanza di motivazione, una macroscopica irragionevolezza o una radicale contraddittorietà rispetto ai dati di comune esperienza.
- Il giudice deve descrivere le circostanze di fatto prese in considerazione e il percorso logico che ha portato alla cifra liquidata, ma non è tenuto a esporre calcoli analitici.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo dimostrazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- In presenza di estinzione del reato per prescrizione il giudice di merito può dichiarare non doversi procedere, con possibile parziale riforma delle statuizioni civili adottate in primo grado.
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