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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento AMM/SOC/A12/2025/IMM/87 del Questore di Gorizia del 3.10.2025, notificato il 6.12.2025, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata dal Questore in ragione di una sentenza di patteggiamento irrevocabile per il reato di atti persecutori commesso ai danni della compagna. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto, nonché difetto di istruttoria, partecipazione e motivazione. Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998, degli artt. 3, 27 e 29 Cost. e dell’art. 8 CEDU, lamentando un automatismo tra condanna ostativa e revoca, senza autonoma e attuale valutazione della pericolosità sociale, oltre a difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Il provvedimento aveva richiamato la condanna per atti persecutori, la reiterazione e gravità delle condotte violente e minacciose, la loro incidenza sulla vittima, la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e il bilanciamento tra tale interesse e la posizione personale, familiare e lavorativa dello straniero.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata partecipazione procedimentale, poiché la gravità dei fatti e l’urgenza di prevenire la ripresa delle condotte delittuose rendevano non utili ulteriori osservazioni, che non avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. Nel merito, il Collegio ha affermato che la revoca del permesso UE di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo assoluto derivante dalla condanna ostativa, ma richiede un giudizio concreto e complessivo di pericolosità sociale, considerando personalità, condotta di vita, gravità, natura e frequenza dei reati, durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha ritenuto che tale valutazione fosse stata effettivamente svolta dall’Amministrazione, la quale aveva considerato non solo la condanna per atti persecutori, ma anche la reiterazione di violenze fisiche e psicologiche, le minacce, l’uso di una pistola e la concreta incidenza delle condotte sulla vittima. La condanna per patteggiamento e l’eventuale sospensione condizionale della pena non escludono la valutazione di pericolosità; neppure il percorso riabilitativo può neutralizzare la rilevanza dei fatti ostativi. Il giudizio amministrativo è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato, non illogico, irragionevole o sproporzionato. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero (...) che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (...) o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    La condanna, anche non definitiva o derivante da patteggiamento, per determinati reati ostativi preclude l’ingresso e il soggiorno, costituendo elemento rilevante nella valutazione amministrativa.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il titolo di soggiorno non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

    Per il permesso UE di lungo periodo la pericolosità deve essere valutata considerando anche condanne, appartenenza a categorie di prevenzione, durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.

    La sopravvenuta mancanza delle condizioni, inclusa l’assenza del requisito di non pericolosità, legittima la revoca del titolo.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l’illegittimità quando, secondo il giudice, ragioni di urgenza giustificano l’omissione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è funzionale all’acquisizione di elementi utili, ma la sua omissione è stata ritenuta non decisiva in presenza di fatti penali gravi e di elementi partecipativi inidonei a mutare l’esito.

  • art. 612-bis, comma 2, c.p.

    La condanna per atti persecutori, per la gravità e reiterazione delle condotte accertate, costituisce elemento particolarmente significativo nella valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.

    Gli atti persecutori rientrano tra i reati ostativi richiamati dalla disciplina sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    La riconducibilità dello straniero a una categoria indicativa di pericolosità costituisce ulteriore elemento utilizzabile nella valutazione amministrativa.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi esclusivamente sull’automatismo derivante da una condanna ostativa, ma richiede un giudizio concreto e complessivo di pericolosità sociale, riferito alla personalità, alla condotta di vita, alla gravità e frequenza dei reati, alla durata del soggiorno e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • L’assenza di automatismo non comporta un automatismo favorevole: la presenza di legami familiari o di un’attività lavorativa non impone il mantenimento del titolo quando la natura, gravità e reiterazione delle condotte penalmente rilevanti rendano negativa la prognosi sul rispetto delle regole di convivenza.
  • Nel valutare la pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso UE di lungo periodo, l’Amministrazione può attribuire rilievo decisivo a una condanna per atti persecutori quando il provvedimento ricostruisca concretamente le condotte violente e minacciose, la loro reiterazione e la concreta incidenza sulla vittima.
  • La sospensione condizionale della pena e l’eventuale intrapresa di un percorso riabilitativo non fanno venir meno, di per sé, la rilevanza della condanna e dei fatti ostativi nella valutazione amministrativa della pericolosità sociale.
  • La mancata comunicazione di avvio o il mancato preavviso di rigetto possono essere ritenuti non invalidanti quando ricorrano ragioni di urgenza connesse alla necessità di prevenire la reiterazione di condotte pericolose e le osservazioni dell’interessato, alla luce della gravità dei fatti accertati, non avrebbero potuto incidere sull’esito finale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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