Cassazione Penale, Sentenza n. 36084/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 6 legge n. 69/2005: il ricorrente ha dedotto la genericità del contenuto del mandato di arresto europeo (euromandato), rilevando che nel mandato sono indicati i reati (importazione e traffico di sostanze stupefacenti, produzione di sostanze stupefacenti in associazione, furto con violenza) e si richiamano intercettazioni telefoniche come elemento fondante della misura, senza però una precisa descrizione del suo concreto coinvolgimento. Inoltre, ha contestato la mancata indicazione del periodo massimo di custodia cautelare che potrebbe subire in Belgio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e carattere meramente esplorativo di parte delle censure. La Corte ha rilevato che il mandato di arresto europeo conteneva gli elementi richiesti dall'art. 6 della legge n. 69/2005 (descrizione dei fatti, ruolo del consegnando, elementi di prova). Richiamando la modifica normativa introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la Corte ha affermato che il giudice nazionale non è più tenuto a compiere una valutazione autonoma del quadro indiziario (è stato eliminato il riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza"), per cui la mancata indicazione di tale valutazione non è motivo di rifiuto della consegna. Analogamente, la mancata indicazione dei termini massimi della custodia cautelare nello Stato richiedente non rientra tra le informazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 6 e, alla luce delle modifiche del 2021, non costituisce motivo di rifiuto della consegna. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispersi gli adempimenti di rito (art. 22, comma 5, legge n. 69/2005).
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005 (art. 6)
L'art. 6 richiede che il mandato di arresto europeo contenga determinati elementi informativi (descrizione dei fatti, ruolo del consegnando, elementi di prova). Nel caso in esame la Corte ha ritenuto tali informazioni presenti e sufficienti.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifiche alla legge n. 69/2005)
La modifica ha eliminato l'obbligo per il giudice italiano di compiere un'autonoma valutazione dei "gravi indizi di colpevolezza" ai fini della consegna; ciò ha ridotto i motivi di rifiuto della consegna e reso improponibile il motivo basato sulla presunta insufficienza documentale dell'euromandato, salvo vizi formali o altre cause ostative.
art. 17, comma 4, legge n. 69/2005 (richiamato nella motivazione)
Il riferimento alla disciplina sostanziale della valutazione degli indizi è stato modificato dalla normativa citata; la Corte ha sottolineato che la mancata indicazione di "gravi indizi" non legittima il rifiuto della consegna.
art. 18 legge n. 69/2005 (lett. e) richiamata nella motivazione)
Le modifiche legislative del 2021 hanno ridotto le ipotesi di rifiuto della consegna previste dall'art. 18; in particolare è venuta meno, nella parte pertinente, la possibilità di rifiutare la consegna per mancata previsione di limiti massimi della carcerazione preventiva nello Stato membro emittente.
Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021 (Cassazione, pronuncia Ferrari, Rv. 282118)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'assenza di una valutazione autonoma dei gravi indizi non legittima il rifiuto della consegna; conferma l'interpretazione applicativa delle modifiche legislative.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza colpa rispetto alla determinazione della causa di inammissibilità.
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norma procedurale cui la sentenza rinvia per gli adempimenti di trasmissione e comunicazione successivi alla pronuncia di inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso avverso una decisione di consegna basato su censure generiche o meramente esplorative è destinato a essere dichiarato inammissibile; le censure devono essere specifiche e documentate.
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 il giudice italiano non svolge più una valutazione autonoma del quadro indiziario: la mancanza di un'esposizione dettagliata dei "gravi indizi" nell'euromandato non costituisce di per sé motivo di rifiuto della consegna.
- Per impugnare efficacemente un mandato di arresto europeo è preferibile concentrarsi su vizi formali dell'euromandato, sulla mancanza degli elementi essenziali espressamente previsti dall'art. 6 o su cause ostative alla consegna (es. ne bis in idem, amnistia, rischio di trattamenti contrari ai diritti fondamentali) piuttosto che sulla mera insufficienza probatoria.
- La mancata indicazione dei termini massimi di custodia cautelare nello Stato richiedente non è, alla luce delle modifiche normative, una ragione automatica di rifiuto della consegna; se questo aspetto è centrale va documentato in termini di rischio concreto e violazione di diritti fondamentali.
- Le impugnazioni basate su intercettazioni o su indagini svolte all'estero devono specificare in che modo tali prove siano formalmente o sostanzialmente carenti o illegittime, non limitarsi a dichiarare genericamente la loro inefficacia.
- Chi assume la difesa in materia di mandato di arresto europeo dovrebbe verificare sia la completezza formale del mandato sia l'esistenza di ostacoli giuridici alla consegna, predisponendo elementi probatori o di fatto chiari e circostanziati a supporto del ricorso.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende se il ricorso risulta inammissibile e non ritenuto proposto senza colpa; quindi va valutata la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
- Quando si contesta la consegna per presunto uso di intercettazioni, valutare anche gli strumenti di tutela internazionali e la possibilità di richiedere chiarimenti formali alle autorità richiedenti prima della impugnazione, per evitare censure esplorative.
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