Cassazione Penale, Sentenza n. 32767/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per due ragioni principali: (1) omissione nel computo del cumulo delle pene di un precedente provvedimento del GIP del 18/04/2023 che aveva rideterminato la pena da espiare (applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.), con conseguente richiesta di rettifica del cumulo n. 309/2024 SIEP; (2) vizio di motivazione per il fraintendimento della domanda di applicazione della continuazione: l'istanza del ricorrente richiedeva la continuazione solo tra tre specifici reati di ricettazione commessi nel 2014 nell'arco di circa 20-40 giorni, mentre il giudice aveva invece valutato la sussistenza di un unico disegno criminoso tra reati diversi e non aveva esaminato né motivato la specifica istanza formulata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il provvedimento di cumulo del 12/12/2024 non menziona né tiene effettivamente conto dell'ordinanza del GIP del 18/04/2023 che aveva rideterminato la pena per le sentenze da 1 a 39, per cui il ricorrente ha diritto al riconoscimento della minor pena già stabilita dal giudice dell'esecuzione. Quanto al secondo, la Corte ha constatato la totale assenza di motivazione rispetto all'istanza effettivamente proposta (continuazione tra i soli reati indicati dal ricorrente) e l'errata valutazione di profili non richiesti. Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il GIP aveva applicato il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. nel determinare la pena complessiva per alcuni reati; la Corte rileva che tale determinatezza deve essere presa in considerazione nel successivo cumulo delle pene.
Ordinanza n. 81/23 (GIP Tribunale di Pescara, 18/04/2023)
pena determinata in anni ventotto e mesi sei di reclusione (per le condanne comprese nel primo cumulo parziale)
Si tratta di un provvedimento di rideterminazione della pena che, se effettivamente emesso, deve essere considerato nei successivi atti di formazione del cumulo; la mancata menzione o l'errato riferimento a precedenti calcoli rende il provvedimento di cumulo viziato nella parte in cui non riconosce la minore pena.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve tenere espressamente conto e recepire nei nuovi atti di cumulo eventuali precedenti provvedimenti di rideterminazione della pena (es. applicazione del criterio moderatore), anche se emanati da altro giudice dell'esecuzione.
- Quando il condannato propone specifiche istanze (es. riconoscimento della continuazione tra determinati reati), il giudice dell'esecuzione è tenuto a esaminare quelle precise richieste e a motivare puntualmente il rigetto o l'accoglimento; la valutazione di reati diversi o la formulazione di argomentazioni non riferite alla domanda concreta costituisce vizio di motivazione.
- L'omessa indicazione nei provvedimenti del calcolo effettivo delle pene riconosciute in precedenti ordinanze configura un errore formale/sostanziale suscettibile di annullamento in Cassazione se incide sul diritto del condannato al riconoscimento della minor pena.
- In sede di rinvio la valutazione deve essere svolta da diversa persona fisica per garantire imparzialità e nuovo esame libero ma conforme ai principi di legge e di motivazione indicati dalla Cassazione.
- La formulazione precisa dell'istanza da parte del difensore è cruciale: richieste aggregate o non specificate possono essere valutate diversamente dal giudice; per ottenere il riconoscimento (es. continuazione) è necessario individuare con chiarezza i reati e l'arco temporale rilevante.
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