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Ordinanza

Ordinanza n. 3026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4656, pubblicata il 10 giugno 2026, notificata in data 12 giugno 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4656 del 10 giugno 2026, oggetto di ricorso per revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Mantova ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4656 del 2026 e ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il Collegio ha precisato che ogni valutazione sull'ammissibilità della revocazione resta impregiudicata e dovrà essere svolta nella fase di merito. La questione decisa in questa sede riguarda esclusivamente la sussistenza del periculum in mora, quale pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza revocanda. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando che l'udienza di discussione della revocazione era già stata fissata al 19 novembre 2026. La decisione non anticipa alcuna valutazione sull'ammissibilità o sul merito del ricorso per revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi, individuati negli interessi sottesi alla controversia.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza nell'ambito del giudizio di revocazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a un ricorso per revocazione, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza del periculum in mora, l'istanza deve essere respinta senza anticipare la valutazione sull'ammissibilità o sul merito della revocazione.
  • La prossimità dell'udienza di discussione del ricorso per revocazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può escludere l'attualità o l'irreparabilità del pregiudizio prospettato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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