Ordinanza n. 3026/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4656, pubblicata il 10 giugno 2026, notificata in data 12 giugno 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4656 del 10 giugno 2026, oggetto di ricorso per revocazione
Esito
Favorevole al resistente (parte privata appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Mantova ha proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4656 del 2026 e ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il Collegio ha precisato che ogni valutazione sull'ammissibilità della revocazione resta impregiudicata e dovrà essere svolta nella fase di merito. La questione decisa in questa sede riguarda esclusivamente la sussistenza del periculum in mora, quale pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza revocanda. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile, anche considerando che l'udienza di discussione della revocazione era già stata fissata al 19 novembre 2026. La decisione non anticipa alcuna valutazione sull'ammissibilità o sul merito del ricorso per revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi, individuati negli interessi sottesi alla controversia.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza nell'ambito del giudizio di revocazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte appellata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa a un ricorso per revocazione, la sospensione dell'efficacia della sentenza presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza del periculum in mora, l'istanza deve essere respinta senza anticipare la valutazione sull'ammissibilità o sul merito della revocazione.
- La prossimità dell'udienza di discussione del ricorso per revocazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può escludere l'attualità o l'irreparabilità del pregiudizio prospettato.
Come è indicizzato
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