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Sentenza

Sentenza n. 2423/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro di Trapani che aveva ordinato il pagamento di 2.000 euro a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di 2.000 euro, quale bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2023/24. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero ha eccepito che il titolo giudiziale non disponeva il pagamento degli interessi legali. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi, rinuncia accettata dall’Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del Tribunale del lavoro era passata in giudicato, come attestato in atti, era stata notificata all’Amministrazione il 23 aprile 2025 e il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 22 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha quindi preso atto della rinuncia alla domanda sugli interessi e, per il resto, ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di pagare alla ricorrente i 2.000 euro indicati nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario opera senza ulteriore compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto tale termine risultava decorso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus Carta del Docente oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato ritenuto applicabile analogicamente al commissario ad acta, che deve quindi operare senza ulteriore compenso per l’esecuzione della condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In sede di ottemperanza il giudice deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto effettivo del titolo giudiziale, senza estenderlo a somme o accessori non riconosciuti nella sentenza da eseguire.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una successiva istanza dell’interessato.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, e può essere tenuto ad agire senza compenso ulteriore in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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