Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14319/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento - del decreto n. 1400 del 14 dicembre 2022, comunicato via PEC in data 15 dicembre 2022, del Direttore della Direzione Sanità e Welfare, con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 104.222,23 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202305796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di individuazione dell’impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali e interistituzionali presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto regionale piemontese che quantificava a suo carico un obbligo di versamento pari a 104.222,23 euro a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre impugnati il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, la nota ministeriale del 5 agosto 2022 e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’intero gravame. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento della quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ha documentato di avere effettuato tempestivamente il pagamento della quota ridotta e di essere stata inclusa nell’elenco regionale delle aziende adempienti. Poiché il pagamento integrale della quota ridotta comporta l’estinzione dell’obbligazione e la cessazione della materia del contendere sui ricorsi contro i provvedimenti regionali di payback, il Collegio non ha esaminato le censure di merito. Le spese sono state integralmente compensate, in applicazione della previsione legislativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Il pagamento tempestivo della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti; l’accertamento regionale dell’avvenuto pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici.

Massime di principio

  • Quando una legge sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta estingua integralmente l’obbligazione oggetto del giudizio e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l’accertamento documentato dell’avvenuto pagamento fa venire meno l’interesse alla decisione sulle censure contro gli atti presupposti e applicativi.
  • Nei giudizi aventi a oggetto provvedimenti regionali di payback per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, l’inclusione dell’impresa nell’elenco regionale delle aziende che hanno versato tempestivamente la quota ridotta prevista dalla legge sopravvenuta determina la cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal meccanismo legislativo di definizione agevolata del payback, le spese di lite sono integralmente compensate quando ciò sia previsto dalla disposizione sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.