Sentenza n. 4769/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensione - della diffida di rilascio prot. n. -OMISSIS- del 6.6.2025, notificata in data 18.11.2025, con cui l’Ater del Comune di Roma ha intimato alla ricorrente il rilascio dell’alloggio Erp sito in R-OMISSIS-, per asserita occupazione senza titolo; - del silenzio inadempimento serbato dall’Ater del Comune di Roma sull’istanza motivata di sospensione del procedimento di rilascio e contestuali controdeduzioni, inviata in data 2.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale di accertamento del Corpo di Polizia di Roma Capitale richiamato nella diffida; e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, previo espletamento di idonea e completa istruttoria, alla valutazione di soluzioni alternative al rilascio coattivo, quali la regolarizzazione del rapporto o l’assegnazione di un alloggio idoneo, anche in via temporanea, tenuto conto della condizione di eccezionale vulnerabilità del nucleo familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida al rilascio di un alloggio ERP per asserita occupazione senza titolo, unitamente al silenzio sull’istanza di sospensione e alle contestuali controdeduzioni
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la diffida di rilascio dell’alloggio ERP, sostenendo di essersi immessa nell’immobile, allora vacante e privo di mobilio, in una situazione di assoluta indigenza e di mancanza di alternative abitative, dopo il decesso dell’originario assegnatario e la riconsegna delle chiavi all’Ater. Ha dedotto violazione degli artt. 2, 3, 31 e 32 Cost. e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e motivazione. Ha inoltre censurato la sproporzione e l’irragionevolezza della misura, la violazione della tutela rafforzata del minore e dei principi di buona amministrazione. Ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, previa istruttoria, alla valutazione di soluzioni alternative al rilascio coattivo, quali la regolarizzazione del rapporto o l’assegnazione, anche temporanea, di un alloggio idoneo. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse, mentre l’Ater ha eccepito il difetto di interesse e l’infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ha affermato che la controversia proposta dall’occupante contro il provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo riguarda il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente e non l’esercizio di un potere discrezionale. L’ordine di rilascio costituisce infatti un atto imposto dalla legge; le eventuali illegittimità della diffida e dell’ordine di sgombero possono essere fatte valere davanti al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi rilevanti ai fini della decisione sull’esistenza delle condizioni per il rilascio forzato. Il Collegio ha escluso che la vicenda rientrasse in un procedimento amministrativo di assegnazione al quale la ricorrente avesse partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo all’inserimento in graduatoria. La ricorrente, invece, contestava il diritto dell’amministrazione al rilascio e opponeva un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario alle condizioni e nei termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 3, 31 e 32 Cost.
Norme costituzionali invocate dalla ricorrente a sostegno della tutela della situazione familiare, abitativa e sanitaria; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.
l. 241/1990
Invocata dalla ricorrente in relazione ai vizi di istruttoria, motivazione e all’obbligo di provvedere; il merito delle censure non è stato esaminato.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario, giudice munito di giurisdizione, alle condizioni e nel rispetto dei termini previsti.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per l’avviso alle parti circa il possibile difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- La controversia instaurata dall’occupante senza titolo contro la diffida o l’ordine di rilascio di un alloggio ERP appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando riguarda il diritto dell’amministrazione di procedere esecutivamente al rilascio, poiché tale attività è imposta dalla legge e non costituisce esercizio di una discrezionalità amministrativa da valutare caso per caso.
- Il giudice ordinario, chiamato a decidere sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio forzato di un immobile ERP, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti, quali la diffida al rilascio e l’ordine di sgombero, ove ne debba valutare incidentalmente la legittimità.
- La giurisdizione amministrativa sussiste invece nelle controversie concernenti un procedimento di assegnazione ERP al quale l’interessato abbia partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo all’utilmente collocamento in graduatoria; tale situazione non ricorre quando l’occupante contesta esclusivamente il diritto dell’amministrazione al rilascio dell’alloggio occupato senza titolo.
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