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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45212/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la dichiarazione di inammissibilità del reclamo disciplinare per presunta tardività. Si deduceva violazione di legge nella determinazione del dies a quo: il Magistrato aveva indicato come inizio del termine il giorno della contestazione dell'addebito (18/01/2022 o comunque una data anteriore), mentre il ricorrente sosteneva che il termine decadenziale di 10 giorni dovesse decorrere dalla notifica della decisione di irrogazione della sanzione, che nel fascicolo risultava effettuata solo il 10/02/2022. Di conseguenza il reclamo presentato il giorno successivo alla notifica non poteva ritenersi tardivo.

La decisione

La corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il dies a quo per il computo del termine decadenziale di dieci giorni sia il giorno in cui l'interessato ha notizia del provvedimento sanzionatorio (la notifica della decisione) e ha verificato che, nel caso concreto, la notifica era avvenuta il 10/02/2022; il reclamo proposto il giorno successivo non era quindi tardivo. Il decreto impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Magistrato di Sorveglianza di Genova per nuovo giudizio. Decisione resa il 23/09/2022.

Norme richiamate

  • termine decadenziale di 10 giorni per la proposizione del reclamo disciplinare

    Il dies a quo per il decorso del termine decadenziale va individuato nel giorno in cui l'interessato ha conoscenza/notifica del provvedimento sanzionatorio; non può essere fatto decorrere dalla sola contestazione dell'addebito se la decisione sanzionatoria è stata notificata successivamente

Massime di principio

  • Per il calcolo del termine decadenziale di impugnazione, il dies a quo è la data di effettiva conoscenza o notifica del provvedimento impugnato, non la data della sola contestazione dell'addebito.
  • Se l'autorità che dichiara la tardività non indica espressamente il dies a quo, la decisione di inammissibilità per tardività può essere viziata e annullabile se dal fascicolo risulta che la notifica è avvenuta in data successiva a quella assunta come punto di partenza.
  • Chi propone reclamo o impugnazione amministrativa/disciplinare dovrebbe conservare prove della data di ricezione/notifica del provvedimento (ricevute, attestazioni) e indicarle in sede di difesa per dimostrare la tempestività.
  • In caso di discrepanze fra la data di contestazione e la data di notifica della decisione, va sempre fatto valere che il termine decorre dalla notifica della decisione sanzionatoria.
  • Se il giudice di primo grado dichiara la tardività senza motivare il dies a quo, è possibile impugnare per vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione del termine iniziale.

Testo integrale

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