Sentenza n. 16576/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna dell’Amministrazione a ottemperare alla sentenza n. 14863 (R.G. 6784/2025), pubblicata dall’intestato Tribunale, Sezione II Bis, in data 28.07.2025, notificata in data 25.11.2025, per ciò che attiene al pagamento delle spese di lite ivi liquidate in favore dei ricorrenti, quali procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Labico nell’esecuzione della sentenza n. 14863 del 28 luglio 2025, passata in giudicato, quanto al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori di legge per spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis, n. 14863, pubblicata il 28 luglio 2025 e notificata il 25 novembre 2025 anche personalmente ai creditori, che aveva liquidato in loro favore, quali procuratori dichiaratisi antistatari, € 2.500,00 oltre accessori di legge. Hanno dedotto che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla Segreteria il 21 maggio 2026, e che il Comune era rimasto inerte nonostante la notificazione del titolo presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso perché sussistono tutti i presupposti dell’ottemperanza: titolo esecutivo esistente e perfetto, conoscenza del titolo da parte dell’amministrazione e inerzia successiva alla scadenza del termine dilatorio di 120 giorni. La sentenza era stata notificata al Comune presso la sede reale il 25 novembre 2025 e il ricorso è stato notificato il 28 maggio 2026, sicché il termine era decorso. Ordina al Comune di Labico di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione della presente sentenza. Per il persistente inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato al Comune, su richiesta dei ricorrenti che comprovi l’inutile decorso del termine. Il compenso del commissario è posto a carico del Comune e sarà determinato dal Collegio su istanza corredata dalla prova dell’assolvimento dell’incarico. Il Comune è inoltre condannato a rifondere le spese del presente giudizio, liquidate in € 500,00 oltre IVA e CPA, fermo il diritto dei ricorrenti di ripetere il contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
l’accoglimento della domanda ex artt. 112 e ss. c.p.a. in relazione ai provvedimenti emessi dal giudice amministrativo postula la sussistenza di tre requisiti: a) che il titolo esecutivo esista e sia perfetto; b) che l’Amministrazione abbia avuto conoscenza del titolo azionato; c) che l’Amministrazione sia rimasta inerte, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 14 D.L. 669/1996).
L’ottemperanza a un titolo del giudice amministrativo che impone il pagamento richiede un titolo esecutivo perfetto, la conoscenza del titolo da parte dell’amministrazione e l’inerzia dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 14 d.l. 669/1996
l’art. 14 D.L. n. 669/1996 – nel recitare che “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” – afferma che la pronuncia giurisdizionale debba essere notificata presso la sede reale dell’Amministrazione
Per il decorso del termine dilatorio di 120 giorni relativo all’esecuzione di una condanna pecuniaria, la notificazione della pronuncia deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza a una pronuncia del giudice amministrativo che dispone il pagamento di somme richiede l’esistenza di un titolo esecutivo perfetto, la conoscenza del titolo da parte dell’amministrazione e la persistente inerzia dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione.
- Ai fini del decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento, la pronuncia deve essere notificata presso la sede reale dell’amministrazione.
- In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza, disciplinando il termine e le condizioni per il suo intervento.
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