Cassazione Penale, Sentenza n. 4345/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello lamentando: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per aver operato la riqualificazione dell'originaria imputazione da bancarotta preferenziale a bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione senza preventiva interlocuzione, con conseguente lesione del diritto di difesa; (2) vizio di motivazione e insufficienza delle prove circa l'elemento soggettivo (dolo) perché Capanni era amministratore formale ed estraneo alla gestione, si era affidato ad altri amministratori e non sarebbe dimostrata la sua consapevolezza delle finalità distrattive; (3) analoga censura rispetto alla qualificazione del capo D) (bancarotta semplice per aggravamento del dissesto) e richiesta di riqualificazione nella fattispecie preferenziale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato ritenendo che la riqualificazione da bancarotta preferenziale a bancarotta per distrazione non abbia comportato una trasformazione radicale del fatto storico e non abbia "sorpreso" l'imputato; inoltre l'imputato ha avuto possibilità di difesa in sede di impugnazione. I motivi relativi alla carenza probatoria sul dolo e alla presunta estraneità del Capanni sono stati ritenuti inammissibili perché comportano una rivalutazione del compendio probatorio rimessa al giudice di merito. È quindi confermata la responsabilità penale e la pena principale così come determinata in appello. Tuttavia la sentenza è annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" previste dall'art. 216 l. fall., in applicazione dell'illegittimità costituzionale parziale di tale disposizione (Corte Cost. n. 222/2018): la Corte di Cassazione ha disposto che altra sezione della Corte d'Appello di Firenze ridetermini la durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p. Restano inoppugnati il giudizio di responsabilità e la misura della pena principale; il ricorrente non è tenuto alle spese processuali generali ma è condannato a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Fallimento Zeta SRL) per euro 3.590,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Regola il principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte conferma che la riqualificazione della fattispecie è legittima se non trasforma radicalmente il fatto storico e non pone l'imputato di fronte a una novità "a sorpresa" che leda il diritto di difesa.
art. 522 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 521 nel contesto delle garanzie del contraddittorio e della correlazione tra accusa e sentenza.
art. 40, comma 2, c.p.
Norma sulla responsabilità per omissione dell'amministratore di diritto: la Corte ricorda che l'amministratore formale può essere ritenuto concorso nel reato per non avere impedito l'evento, ove fosse tenuto a esercitare i poteri di controllo e gestione.
art. 217, co. 1, n. 4, legge fallimentare
Rilevante per la fattispecie di bancarotta semplice (omessa richiesta di fallimento); la Corte afferma che la colpa grave dell'amministratore può integrare il reato se emerge una provata omissione consapevole e non un mero ritardo.
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»
La Corte applica l'indirizzo costituzionale (Corte Cost. n. 222/2018) secondo cui la durata delle pene accessorie non può essere automaticamente fissata in misura fissa di dieci anni ma deve essere determinata entro il limite massimo di dieci anni, demandando al giudice di merito la valutazione discrezionale sulla durata, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte rimanda l'applicazione dei criteri discrezionali al giudice di merito per la rideterminazione della durata delle pene accessorie.
art. 37 c.p.
Richiamato per chiarire che la durata delle pene accessorie non deve essere automaticamente rapportata alla pena principale ma determinata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Riferimenti ai principi di equo processo e diritto al contraddittorio; la Corte li interpreta come garantendo che la diversa qualificazione giuridica non avvenga "a sorpresa" e che sia assicurata la possibilità di difesa.
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica dell'imputazione in sede di giudizio è lecita se il nucleo essenziale del fatto storico non risulta radicalmente mutato e la nuova qualificazione non sorprende l'imputato; l'eventuale lesione del diritto di difesa si verifica solo quando vi è una trasformazione sostanziale del fatto.
- L'amministratore formale può essere ritenuto responsabile anche per omissione (art. 40, comma 2, c.p.) qualora abbia avuto il dovere e la possibilità di esercitare controlli e non lo abbia fatto: la prova del dolo o dolo eventuale può emergere da indici di fraudolenza e dallo stato patrimoniale/gestionale dell'impresa.
- La valutazione della gravità e della credibilità degli elementi indiziari e la ricostruzione della vicenda fattuale restano in massima parte rimessa al giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi alla valutazione probatoria se non sono evidenti vizi logico-giuridici di motivazione.
- In tema di reati fallimentari, gli indici utili a ricavare il dolo comprendono: partecipazione alle deliberazioni che hanno reso possibile la distrazione, consapevolezza delle perduranti perdite e della crisi di liquidità, omissione di controlli e di iniziative idonee a impedire le condotte illecite.
- A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, comma ultimo, l'irrogazione e la durata delle pene accessorie "fallimentari" devono essere determinate concretamente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione annulla e rinvia quando manca adeguata motivazione sulla durata.
- Chi impugna per carenza di prova del dolo deve tener conto che la Cassazione richiede vizi di motivazione o di logicità per rimettere la questione al giudice di legittimità; la mera proposta di una lettura alternativa del materiale probatorio è generalmente inammissibile.
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