Sentenza del 04/03/2020 n. 1267 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Vendita merci estero - Società estera cessionaria partecipata - Partecipazione indiretta cascata - Società italiana cedente partecipante - Assemblea ordinaria partecipata - Maggioranza voti - Esclusione - Assemblea ordinaria partecipata - Influenza determinante - Esclusione - Vincoli contrattuali partecipata - Influenza determinante - Esclusione - Rettifiche transfer pricing - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio ha operato rettifiche in materia di transfer pricing sulle cessioni di merci effettuate dalla società italiana verso una società cessionaria estera partecipata, contestando prezzi non di mercato sulla base della partecipazione societaria tra le parti. La società italiana ha contestato l'accertamento sostenendo che la partecipazione alla cessionaria era indiretta a cascata, non consentiva il possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e non permetteva di esercitare un'influenza determinante, né sussistevano vincoli contrattuali che attribuissero tale potere.
La decisione
Il giudice ha ritenuto illegittime le rettifiche di transfer pricing operate sull'operazione: ha escluso che sussistessero i presupposti per considerare la controparte come soggetta a controllo o influenza determinante. La partecipazione indiretta a cascata, in assenza della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria e in mancanza di vincoli contrattuali che conferissero poteri decisionali, non giustifica l'applicazione delle rettifiche; di conseguenza l'accertamento è stato annullato/respinto rispetto a quelle rettifiche.
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986, art. 110, comma 7
La norma disciplina le rettifiche di prezzo per operazioni tra parti correlate; il giudice ha interpretato che l'applicazione richiede la dimostrazione di controllo o di un'influenza significativa tra le parti. In mancanza di prova che la partecipazione consenta il controllo o l'influenza determinante, non sono ammesse rettifiche ai fini dell'accertamento.
art. 2359 c.c.
La norma definisce le categorie di società controllate e collegate e il concetto di controllo anche per partecipazioni indirette. Il giudice ha precisato che una partecipazione indiretta a cascata non è sufficiente, di per sé, a configurare il controllo se non si dimostra la maggioranza dei voti esercitabili o l'esistenza di vincoli contrattuali che attribuiscano il potere di determinare le scelte della partecipata.
Massime di principio
- La mera partecipazione azionaria indiretta e minoritaria non è di per sé sufficiente per qualificare una controparte come 'correlata' ai fini delle rettifiche di transfer pricing.
- Per giustificare rettifiche di transfer pricing l'Amministrazione deve provare l'esistenza di controllo o di influenza determinante: tipicamente il possesso della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o l'esistenza di vincoli contrattuali/patti che attribuiscano poteri decisionali concreti.
- L'accertamento deve valutare l'effettiva capacità di influenzare le decisioni strategiche e operative (es. nomina degli amministratori, poteri di veto, clausole statutarie o patti parasociali), non solo l'esistenza formale di partecipazioni.
- In assenza di prove adeguate circa il controllo o l'influenza determinante, le rettifiche di transfer pricing sono illegittime e l'onere della prova grava sull'Ufficio.
- Nel valutare relazioni infragruppo con strutture a partecipazione indiretta a cascata, è necessario analizzare la catena delle partecipazioni e gli effettivi diritti di voto e contrattuali, non limitarsi a ricostruzioni meramente teoriche di controllo.
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