Cassazione Penale, Sentenza n. 14324/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (rientro senza autorizzazione dopo espulsione). Lamentava che possedeva un permesso di soggiorno rilasciato dal Belgio, illegittimamente ritirato dalla Questura di Bergamo e che il primo decreto prefettizio di espulsione (Bergamo 08/03/2016) era stato poi annullato; perciò sosteneva che il giudice penale avrebbe dovuto disapplicare il successivo provvedimento di espulsione (Prefetto di Brescia 14/11/2016) o comunque tener conto della legittimità della sua presenza. Chiedeva altresì di ritenere applicabili la scriminante (art. 51 c.p.) per convinzione di agire legittimamente e la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che esistevano due distinti decreti di espulsione: uno del Prefetto di Bergamo del 08/03/2016 (poi oggetto di annullamento) e uno del Prefetto di Brescia del 14/11/2016, quest'ultimo mai impugnato e produttivo di divieto di rientro per 5 anni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per il reato di reingresso nello Stato (art. 13, comma 13), il provvedimento amministrativo di espulsione, una volta eseguito, ha esaurito i suoi effetti e non può essere disapplicato dal giudice penale per escludere la responsabilità. Ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla scriminante di cui all'art. 51 c.p. (erronea convinzione di legalità) e all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità): la condotta è stata valutata volta a una stabile permanenza in Italia e non di minima offensività. Conseguentemente è stata confermata la condanna (mesi cinque e giorni dieci di reclusione) con benefici della sospensione condizionale e della non menzione, spese e ordine di espulsione ove non intervenuto altro titolo legittimante.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 13, comma 13
La norma punisce il reingresso nello Stato dello straniero già espulso senza la speciale autorizzazione. La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che il provvedimento di espulsione, una volta eseguito, ha esaurito i suoi effetti e non costituisce elemento disapplicabile del reato di reingresso non autorizzato
codice penale, art. 51
La doglianza di scriminante per convinzione di agire legittimamente è stata respinta: l'esistenza di un provvedimento di espulsione in vigore e non impugnato esclude che la convinzione del ricorrente fosse idonea a integrare la scriminante; una falsa supposizione di illegittimità costituisce inescusabile ignoranza della legge
codice penale, art. 131-bis
L'istituto della non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta è finalizzata a una stabile permanenza e non possiede carattere di minima offensività e di scarsissima pericolosità sociale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 45969 del 23/09/2022 (Hysa)
principio richiamato nella motivazione
Principio secondo cui il giudice non può disapplicare un decreto di espulsione illegittimo che abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione, nel reato di reingresso non autorizzato; tale precedente è stato utilizzato per negare la disapplicazione nel caso di art. 13, comma 13
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U., n. 19601 del 28/02/2008 (Niccoli)
richiamata per delimitare il sindacato sugli atti amministrativi
Richiama il principio che l'atto amministrativo può essere sindacato incidentalmente dal giudice penale entro certi limiti; la sentenza corrente distingue però tra fattispecie in cui l'atto costituisce presupposto strutturale del reato e l'ipotesi del reingresso, dove l'espulsione eseguita ha esaurito i suoi effetti
Massime di principio
- Il reato di reingresso nello Stato dopo espulsione (art. 13, comma 13 d.lgs. 286/1998) punisce il nuovo ingresso non autorizzato indipendentemente dall'illegittimità anteriore del provvedimento di espulsione che sia già stato eseguito; l'illegittimità amministrativa successivamente accertata non esclude automaticamente la responsabilità penale.
- Occorre distinguere tra reati che puniscono l'inosservanza di un provvedimento (dove l'atto amministrativo è elemento costitutivo e può essere sindacato) e il reato di reingresso, dove l'espulsione eseguita ha esaurito i suoi effetti e non costituisce elemento strutturale della fattispecie.
- La convinzione erronea del soggetto circa la legittimità del proprio ingresso non basta a integrare la scriminante ex art. 51 c.p. se esiste un provvedimento di espulsione efficace e non impugnato: l'ignoranza della legge è inescusabile.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede che la condotta sia di scarsissima offensività e non ripetuta né funzionale a una stabile permanenza; rientro finalizzato a stabilizzarsi in Italia difficilmente soddisfa tali requisiti.
- In situazioni analoghe è fondamentale impugnare tempestivamente i provvedimenti di espulsione e non rientrare nel territorio nazionale senza preventiva autorizzazione: la tutela amministrativa tempestiva è essenziale per evitare conseguenze penali.
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