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Ordinanza

Ordinanza n. 53/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione al trasferimento di un punto di accesso per attività di laboratorio analisi dal Comune di San Giuseppe Jato al Comune di Palermo, unitamente ai pareri favorevoli presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui l’ASP di Palermo ha aggiornato l’autorizzazione rilasciata a una società concorrente, consentendo il trasferimento di un punto di accesso da San Giuseppe Jato a Palermo. Sono stati impugnati anche, ove occorrenti, i pareri preventivo e definitivo del distretto sanitario e il parere dell’unità operativa competente. Dal testo dell’ordinanza emerge che le ricorrenti prospettavano un pregiudizio derivante dalla contrazione del proprio bacino di utenza; non sono invece specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. L’ordinanza precisa inoltre che ogni valutazione sulla ricevibilità del gravame è stata riservata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare la decisione sulla ricevibilità del ricorso né sul merito dell’impugnazione. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora, poiché non è stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Tale pregiudizio non può ritenersi in re ipsa né essere identificato nella generica prospettazione di una riduzione del bacino di utenza. Il danno meramente patrimoniale, inoltre, è normalmente suscettibile di ristoro economico in caso di esito favorevole del giudizio di merito e, pertanto, non presenta carattere irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti per la concessione della misura, tra cui il periculum in mora; in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile la domanda cautelare deve essere respinta.

Massime di principio

  • Il periculum in mora non può essere presunto in ragione della mera impugnazione di un provvedimento amministrativo, ma deve essere allegato e dimostrato mediante la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La generica contrazione del bacino di utenza non dimostra, di per sé, l’esistenza di un danno grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
  • Il danno esclusivamente patrimoniale non è irreparabile quando può essere adeguatamente ristorato per equivalente in caso di accoglimento della domanda di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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