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Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento dell’Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 30.04.2024, notificata alla ricorrente in data 15.05.2024, con cui il Dirigente dell’Ufficio Abusivismo e Condono Edilizio del Comune di Acerra, ha annullato in via di autotutela il titolo abilitativo in sanatoria n. 34/E/2021 del 23.06.2021 ed ha ordinato alla Sig.ra Barrientos Barrera Ximena Alexandra di demolire le opere abusive realizzate nel territorio del Comune di Acerra in Via Volturno n° 20 sull’immobile riportato in Catasto al Foglio 52, particella 258 sub 13 e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202403702

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale che ha annullato in autotutela il permesso di costruire in sanatoria relativo a un immobile e ha ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha annullato, nel 2024, il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2021 e ha ordinato la demolizione del secondo piano/sottotetto e di ulteriori opere accessorie. Ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, lamentando il mancato rispetto del termine ragionevole per l’autotutela, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità, nonché l’omessa ponderazione dell’interesse privato e dell’affidamento maturato. Ha inoltre contestato il mancato esame delle osservazioni e della documentazione prodotta per dimostrare la preesistenza del sottotetto, almeno dal 1914, e ha negato di avere falsamente rappresentato la situazione dei luoghi, evidenziando di avere acquistato l’immobile nello stato di fatto esistente. In subordine, ha sostenuto l’illegittimità dell’ordine di demolizione relativo ai palchettoni, al parapetto, alla pergotenda e alla parziale rimozione del manto di tegole, opere già presenti e visibili al sopralluogo del 2019, ma non contestate dal Comune e successivamente oggetto di istanza di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata. L’istruttoria disposta in corso di causa ha confermato, mediante il verbale del sopralluogo del 31 luglio 2019 e le fotografie allegate, che le opere oggetto dell’ordine di demolizione erano già presenti quando il Comune aveva esaminato la situazione dell’immobile, pur non essendo state contestate né considerate nel permesso di costruire in sanatoria del 2021. Ne consegue che non è dimostrata una falsa rappresentazione dei fatti imputabile alla ricorrente o al tecnico di parte, idonea a giustificare l’esercizio tardivo dell’autotutela. Il Comune, avendo avuto piena conoscenza delle opere già nel 2019, non poteva annullare nel 2024 il titolo del 2021 senza rispettare il termine ragionevole previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 e senza adeguata motivazione sui presupposti dell’autotutela. Il successivo permesso di costruire in sanatoria del 18 luglio 2025, rilasciato con efficacia subordinata all’esito del giudizio, non ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché non ha definito incondizionatamente la controversia. Il Comune di Acerra è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio favorevole deve essere esercitato entro un termine ragionevole e richiede una motivazione adeguata sui presupposti dell’autotutela; la conoscenza pregressa delle opere da parte dell’amministrazione esclude che il ritardo possa essere giustificato da una falsa rappresentazione non dimostrata.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione con riguardo all’assenza di dolo e alla propria buona fede; la sentenza decide sulla base dell’illegittimità dell’autotutela tardiva e dell’assenza di una falsa rappresentazione provata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato con riferimento all’istanza di accertamento di conformità relativa alle opere ulteriori; il successivo rilascio del permesso in sanatoria non ha sanato processualmente l’illegittimità dell’annullamento condizionato oggetto di causa.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio favorevole, adottato a distanza di tempo dal suo rilascio, è illegittimo se l’amministrazione non dimostra e motiva adeguatamente i presupposti che consentono di derogare al termine ragionevole, in particolare una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al privato.
  • La falsa rappresentazione idonea a giustificare l’esercizio tardivo dell’autotutela non può essere desunta dalla sola difformità tra lo stato dei luoghi e il titolo edilizio quando le opere erano già conosciute e documentate dall’amministrazione in un precedente sopralluogo e non erano state allora contestate.
  • Il rilascio, nelle more del giudizio, di un titolo edilizio in sanatoria subordinato all’esito della controversia non determina la cessazione della materia del contendere, poiché non offre una definizione incondizionata e stabile della posizione controversa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

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