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Ordinanza

Ordinanza n. 698/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del bando di gara pubblicato in GUUE in data 5 maggio 2026 per l’ “affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – Lotti 1, 2, 3, 4”; - del disciplinare di gara pubblicato in data 5 maggio 2026 relativo alla “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INTERURBANI E SUBURBANI SU GOMMA NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E DELLA PROVINCIA DI LODI, NONCHE’ DEI SERVIZI URBANI E DI AREA URBANA DEL COMUNE DI LODI” con tutti i relativi allegati; - della delibera n. 7/2026 del 27 aprile 2026, pubblicata sul portale di Agenzia TPL in data 6 maggio 2026, con la quale il CdA dell’Agenzia TPL di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia ha approvato la Relazione di Affidamento 3.0, nonché della Relazione di Affidamento 3.0, che costituisce altresì allegato al disciplinare; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, inclusi i verbali, le relazioni istruttorie e le proposte di deliberazione sottese alle sopra elencate deliberazioni nonché le delibere di relativa approvazione, inclusa la Determina Dirigenziale n. 44/2026 del 30 aprile 2026 recante la decisione a contrarre relativa alla procedura in questione.

Giustizia amministrativa202602086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare e atti presupposti della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, articolata in quattro lotti, inclusa la Relazione di Affidamento 3.0 e la decisione a contrarre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il bando e il disciplinare di gara pubblicati il 5 maggio 2026 per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale interurbani e suburbani su gomma nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Monza e Brianza e Lodi, nonché dei servizi urbani e di area urbana del Comune di Lodi. Sono stati contestati anche la delibera del CdA dell’Agenzia TPL che ha approvato la Relazione di Affidamento 3.0, la relazione stessa, la determina a contrarre e gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare atto della pendenza della domanda cautelare e della necessità di una valutazione più approfondita delle questioni in sede di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, a una prima sommaria delibazione, non fosse dimostrato il necessario periculum in mora. In particolare, il termine per il ricevimento delle offerte era fissato al 30 settembre 2026 e l’udienza pubblica di merito era già stata calendarizzata per il 23 settembre 2026; pertanto, la trattazione delle questioni dedotte non risultava compatibile con la sola fase cautelare, mentre il merito sarebbe stato esaminato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. La decisione non contiene una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma è stata respinta per mancanza del necessario periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un bando di gara può essere negata quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e immediato e il termine per la presentazione delle offerte scada dopo la data fissata per la trattazione del merito.
  • La fissazione dell’udienza di merito prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte può escludere, in concreto, l’urgenza cautelare connessa alla prosecuzione della procedura, purché consenta una decisione sul merito tempestiva rispetto alla fase di gara interessata.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non implica una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure rivolte contro il bando e gli atti di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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