Sentenza n. 11837/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2970 unità di personale non dirigenziale”, per il profilo di “Assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” (Codice 02), pubblicata in data 19.02.2026, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto alla riserva di posti ex art. 18, co. 4, D.Lgs. n. 40/2017 e lo colloca in posizione non utile ai fini della nomina a vincitore; - del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 23.02.2026, volta ad ottenere l’ostensione di tutti gli atti della procedura concorsuale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi del ricorrente; per la conseguente: - declaratoria del diritto del ricorrente, Sig. Santino Lombardo, a vedersi riconosciuto il titolo di riserva ex art. 18, co. 4, D.Lgs. n. 40/2017 e, per l’effetto, al ricalcolo della sua posizione nella graduatoria finale di merito; - declaratoria del diritto del ricorrente di accedere agli atti indicati nell’istanza del 23.02.2026; - ordine al Ministero della Giustizia di provvedere alla rettifica della graduatoria e di acconsentire all’accesso e alla copia della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito di un concorso pubblico, nella parte in cui non riconosce al candidato la riserva di posti per il servizio civile universale, nonché silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso per il profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, lamentando il mancato riconoscimento della riserva del 15% prevista dal bando e dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale. Ha chiesto il riconoscimento del titolo, il ricalcolo della posizione e la rettifica della graduatoria. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti della procedura. Il ricorrente, collocato alla posizione n. 16.159 con punti 22,5, sosteneva anche che nell'area riservata del portale risultassero candidati riservatari con punteggio pari a 21. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, ritenendo che, pur non avendo posto in essere direttamente gli atti della procedura, il Ministero ne fosse destinatario degli effetti e risultasse inciso dall'attività amministrativa. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso perché l'amministrazione ha documentato che l'ultimo candidato beneficiario della specifica riserva prevista dal bando aveva conseguito 24,25 punti, punteggio superiore ai 22,5 del ricorrente. Il ricorrente non ha quindi superato la prova di resistenza: anche con il riconoscimento del titolo di riserva, non sarebbe risultato vincitore. La mancata apposizione della lettera "R" accanto al nominativo non è stata ricondotta all'omessa considerazione delle dichiarazioni rese nella domanda, ma al fatto che il titolo non aveva determinato l'inserimento tra i vincitori. Il TAR ha inoltre ritenuto non fondata la comparazione con candidati aventi 21 punti, poiché questi risultavano titolari di una diversa riserva, soggetta a una quota e a un computo differenti; la dicitura uniforme "R" nella graduatoria pubblicata nell'area riservata non consentiva di identificarne la specifica tipologia, anche per esigenze di tutela dei dati personali. Le deduzioni del ricorrente non sono state accompagnate da contestazioni puntuali della documentazione amministrativa. Quanto all'eventuale utilizzo della riserva in successivi scorrimenti, il giudice ha rilevato che si trattava di attività futura e non ancora svolta, sulla quale non poteva pronunciarsi. La domanda di accesso è stata dichiarata non più controversa, poiché il ricorrente aveva dato atto dell'avvenuta ostensione della documentazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
La disposizione costituisce la base normativa della riserva di posti in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale; il riconoscimento del titolo non è sufficiente a determinare la vittoria se il punteggio del candidato non supera la soglia risultante dall'applicazione della quota di riserva.
art. 1, comma 4, del bando di concorso
riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito
La lex specialis disciplina concretamente la quota di riserva applicabile alla procedura; la posizione utile deve essere verificata confrontando il punteggio del candidato con quello dell'ultimo beneficiario della specifica riserva.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi e le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, il candidato che contesti il mancato riconoscimento di una riserva di posti deve dimostrare che, anche mediante l'applicazione della riserva, avrebbe conseguito una posizione utile; il ricorso è infondato per mancato superamento della prova di resistenza quando l'ultimo candidato beneficiario della specifica riserva abbia un punteggio superiore a quello del ricorrente.
- La mancata indicazione grafica della riserva accanto al nominativo in graduatoria non dimostra di per sé che l'amministrazione non abbia esaminato il titolo dichiarato: l'omissione può dipendere dal fatto che il candidato, pur titolare del requisito, non sia rientrato tra i vincitori in applicazione della quota di riserva.
- La comparazione tra candidati contrassegnati dalla medesima indicazione generica di riserva non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della graduatoria quando i candidati siano titolari di riserve diverse, ciascuna soggetta a una propria quota e a un autonomo calcolo delle posizioni utili.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sull'utilizzo di un titolo di riserva in futuri scorrimenti della graduatoria quando l'amministrazione non abbia ancora svolto tale attività e manchi quindi un atto attuale lesivo.
- Quando, nel corso del giudizio avverso il diniego o silenzio sull'accesso, l'amministrazione ostenda integralmente la documentazione richiesta e il ricorrente ne dia atto, la relativa controversia non è più attuale e cessa la materia del contendere.
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