Cassazione Penale, Ordinanza n. 00581/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il solo motivo proposto generico per indeterminatezza e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di truffa, deducendo un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in modo generico e indeterminato: non indica quali specifici passaggi della motivazione sarebbero viziati, né espone gli elementi fattuali o giuridici posti a fondamento della censura. In tal modo, il ricorso non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna di merito, richiamata solo per individuare il titolo di responsabilità contestato.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi sui quali si fonda la censura; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e si limita a una critica generica della motivazione impugnata, senza indicare in modo puntuale gli errori denunciati.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il difensore deve individuare gli aspetti della motivazione censurati e spiegare perché sarebbero logicamente o giuridicamente erronei; non è sufficiente una mera riproposizione apodittica delle doglianze.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00477/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00483/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00516/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00531/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00538/2026 del 08/01/2026
- ordinanza_penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 00539/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →