Cassazione Penale, Ordinanza n. 08964/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio di specificità e confrontabilità con la motivazione impugnata: una censura era solo ripetitiva, l'altra del tutto generica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Due imputati, giudicati con rito abbreviato, erano stati condannati in primo grado per il reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, applicando il comma 5 dell'art. 73 e escludendo la continuazione interna, ma confermando la responsabilità. In cassazione entrambi hanno dedotto vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Per uno dei ricorrenti la censura è stata ritenuta meramente reiterativa rispetto all'appello, senza reale confronto con la motivazione sulla gravità del fatto e sull'organizzazione del gruppo; per l'altro ricorrente il motivo è stato giudicato del tutto generico, poiché non specificava quali doglianze sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La Corte d'appello aveva applicato l'ipotesi di minore gravità prevista dal comma 5, con riforma parziale della condanna di primo grado.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state negate dalla Corte territoriale sulla base della organizzazione del gruppo, della rapidità operativa, dell'esigenza di evitare l'intervento delle forze dell'ordine e della disponibilità contemporanea di stupefacenti di diversa tipologia.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione deve misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre in modo pedissequo doglianze già formulate nei gradi di merito.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico, cioè quando non indica in modo chiaro e puntuale le parti della motivazione che si assumono omesse, contraddittorie o illogiche.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da una valutazione complessiva della gravità del fatto e delle modalità organizzative della condotta, anche in presenza dell'incensuratezza dell'imputato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare la conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, ove ricorrano i presupposti di legge.
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