Sentenza n. 382/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Gaeta del 31 ottobre 2016, recante il rigetto della domanda di sanatoria ex l. n.724/1994 (c. d. secondo condono), presentata dalla ricorrente per un manufatto in muratura, ubicato in località Longato; - di tutti gli atti connessi, ivi compreso il parere paesaggistico contrario n. 3864/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del Comune di Gaeta della domanda di sanatoria edilizia ex l. n. 724/1994 relativa a un manufatto in muratura, unitamente al parere paesaggistico contrario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego comunale di secondo condono e il presupposto parere paesaggistico contrario. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 39 l. n. 724/1994 in relazione all'art. 32 l. n. 47/1985, sostenendo che il parere paesaggistico negativo fosse intervenuto tardivamente e dovesse quindi considerarsi favorevole per decorso del termine di 180 giorni. Con il secondo motivo deduceva l'illegittimità e l'erroneità dei presupposti del diniego, con violazione dell'art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria. Con il terzo motivo deduceva l'illegittimità derivata del diniego per violazione degli artt. 32, 33 e 35 l. n. 47/1985, degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990 e della l. n. 724/1994. Nel corso del giudizio la ricorrente è deceduta; il difensore ha dichiarato l'evento interruttivo il 29 agosto 2022 e il giudizio è stato dichiarato interrotto con decreto del 23 novembre 2022. Gli eredi hanno riassunto il giudizio notificando e depositando l'atto il 10 febbraio 2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il giudizio estinto per tardiva riassunzione. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., l'interruzione sia disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, mentre l'art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. stabilisca autonomamente il termine per la riassunzione. La dichiarazione del decesso resa dal difensore e depositata il 29 agosto 2022 costituiva conoscenza legale dell'evento e produceva immediatamente l'interruzione; il termine perentorio di novanta giorni decorreva da tale data e, tenuto conto della sospensione feriale, scadeva il 29 novembre 2022. Il successivo decreto dichiarativo dell'interruzione aveva natura meramente ricognitiva e non spostava il dies a quo. Poiché la riassunzione era intervenuta soltanto il 10 febbraio 2023, il giudizio doveva essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. Il TAR ha aggiunto, per completezza, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito: il termine di 180 giorni previsto per il parere paesaggistico nel procedimento di condono non trasforma il silenzio dell'autorità tutoria in parere favorevole né consuma il relativo potere; il Comune può quindi fondare il diniego anche su un parere paesaggistico tardivo e negativo. Inoltre, in presenza di vincolo paesaggistico, il silenzio-assenso sul condono non si forma in assenza di parere favorevole espresso. Il terzo motivo sarebbe stato infondato per insussistenza dei vizi derivati, nonché per carenza di contestazione delle ragioni sostanziali del diniego, fondato anche su interventi abusivi successivi al 31 dicembre 1993 che avevano modificato irreversibilmente il fabbricato. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile per la disciplina dell'interruzione del processo amministrativo.
art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.
Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza; se non avviene la prosecuzione, il processo deve essere riassunto ... nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
La riassunzione del processo amministrativo interrotto è regolata autonomamente e deve essere effettuata entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento, non dalla comunicazione del provvedimento giudiziale che dichiara l'interruzione.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.
La mancata riassunzione nel termine perentorio determina l'estinzione del giudizio.
art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.
Il processo è interrotto dal momento di tale dichiarazione o notificazione.
La dichiarazione del procuratore relativa alla morte della parte costituita produce immediatamente l'effetto interruttivo.
art. 32 l. n. 47/1985
Il parere favorevole ... deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere; decorso inutilmente tale termine, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Nel condono edilizio per opere realizzate in area vincolata, il decorso del termine di 180 giorni non equivale a parere favorevole e non consuma il potere dell'autorità paesaggistica; consente soltanto l'impugnazione del silenzio-rifiuto.
art. 35 l. n. 47/1985
Il silenzio-assenso sul condono in area vincolata non si forma per il solo decorso del termine, essendo necessario il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 39 l. n. 724/1994
Rende applicabile al secondo condono la disciplina dell'art. 32 l. n. 47/1985 in materia di opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo.
art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai presupposti del secondo condono, ma il giudice ha ritenuto infondate le relative censure.
artt. 2 e 3 l. n. 241/1990
Richiamati tra i parametri della censura di illegittimità derivata, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione del procuratore relativa alla morte o alla perdita della capacità della parte costituita produce immediatamente l'effetto interruttivo; l'eventuale decreto o ordinanza del giudice che dichiara l'interruzione ha natura meramente ricognitiva e non costituisce il dies a quo per la riassunzione.
- Il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del processo amministrativo interrotto decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, e non dalla successiva comunicazione del provvedimento giudiziale dichiarativo dell'interruzione.
- La mancata riassunzione del processo amministrativo entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 3, c.p.a. comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- Nel procedimento di condono edilizio relativo a opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il decorso del termine di 180 giorni per il rilascio del parere dell'autorità tutoria non equivale a parere favorevole né determina la consumazione del potere consultivo; il silenzio è qualificato come silenzio-rifiuto e può essere impugnato dall'interessato.
- In presenza di vincolo paesaggistico, il silenzio-assenso sul condono edilizio non si perfeziona per il solo decorso del termine previsto per la definizione della domanda, essendo necessario un parere favorevole espresso dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
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