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Sentenza

Sentenza del 22/06/2018 n. 16546 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 2004 e 2005, contestando il recupero dell'IVA detratta sull'acquisto di un fabbricato a uso artigianale e la deduzione delle relative quote di ammortamento ai fini IRPEF. Sosteneva inoltre la nullità degli avvisi per la mancata redazione di un processo verbale di constatazione al termine dell'accesso fiscale e deduceva che la strumentalità e l'inerenza dell'immobile derivassero automaticamente dalla sua natura di laboratorio. In subordine, affermava che l'utilizzo successivo dell'immobile per l'attività d'impresa avrebbe dovuto consentire la detrazione o la rettifica della stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata redazione di un autonomo processo verbale di constatazione, precisando che è sufficiente un verbale delle operazioni compiute, purché siano garantiti l'informazione e il contraddittorio del contribuente. Ha inoltre stabilito che il contribuente deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'immobile nell'attività d'impresa oppure la sua oggettiva impossibilità di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, non essendo sufficiente la sola natura del bene. I motivi concernenti l'utilizzo successivo dell'immobile sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e, comunque, tale utilizzo è stato ritenuto irrilevante perché successivo all'accertamento fiscale. B.A. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6

    L'attività di controllo può risultare da un verbale relativo alle operazioni di accesso compiute.

    Non è sempre necessario un autonomo processo verbale di constatazione: è sufficiente un verbale che documenti le operazioni effettuate, purché siano rispettate le garanzie del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 1

    Disciplina i poteri di accesso e controllo dell'Amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attività istruttoria che può precedere l'accertamento.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, commi 7 e seguenti

    Dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni decorre il termine di sessanta giorni per osservazioni e richieste del contribuente.

    Il termine dilatorio decorre da ogni verbale che conclude le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal nome e dal contenuto formale del verbale. La finalità è garantire il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo.

  • Legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24

    Richiamata dal contribuente in relazione agli obblighi documentali e procedurali dell'attività di verifica, ma ritenuta non idonea a determinare l'invalidità degli avvisi nel caso concreto.

  • T.U.I.R., art. 43, comma 2

    Gli immobili relativi all'impresa possono considerarsi strumentali anche se non utilizzati, quando per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

    La norma non attribuisce automaticamente la strumentalità a qualsiasi immobile di tipo produttivo o artigianale. Il contribuente deve provare l'effettivo utilizzo nell'attività oppure l'oggettiva impossibilità di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

  • T.U.I.R., art. 75, comma 5

    La deducibilità dei componenti negativi richiede il collegamento con l'attività d'impresa; nel caso concreto il contribuente non ha dimostrato l'inerenza dell'immobile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6, 19 e 19-bis2

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone che il bene sia inerente all'attività economica. La possibilità di rettificare la detrazione in caso di successivo mutamento di utilizzo non elimina l'esigenza di provare, rispetto al periodo considerato, la destinazione imprenditoriale del bene.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina rispettivamente il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per vizi della motivazione; le censure devono essere specifiche e autosufficienti.

  • Cassazione civile, sentenza 2 luglio 2014, n. 15010

    Il termine dilatorio decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale.

    Il diritto al contraddittorio è collegato alla conclusione delle operazioni ispettive, non alla denominazione formale del documento redatto dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata redazione di un autonomo processo verbale di constatazione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se esista un verbale delle operazioni e se siano state rispettate le garanzie informative e il termine per le osservazioni del contribuente.
  • Per detrarre l'IVA e dedurre ammortamenti relativi a un immobile, il contribuente deve documentare l'inerenza concreta del bene all'attività d'impresa oppure dimostrare che il bene non può essere destinato ad altro uso senza radicali trasformazioni.
  • La sola classificazione catastale, edilizia o funzionale dell'immobile come laboratorio o fabbricato artigianale non prova automaticamente la strumentalità fiscale.
  • L'utilizzo dell'immobile successivo al periodo o al momento dell'accertamento può non sanare retroattivamente l'assenza di inerenza, soprattutto se non è stato tempestivamente dedotto e provato nei precedenti gradi di giudizio.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare e, quando necessario, trascrivere le parti degli atti processuali che dimostrano che la questione era già stata proposta in appello; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • L'onere di provare i presupposti della detrazione IVA e della deduzione fiscale grava sul contribuente che intende farli valere.

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