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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14178/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società resistente aveva ottenuto nei due gradi di merito l’accoglimento della domanda di rimborso del credito IVA relativo all’anno 2011, a seguito del diniego dell’Ufficio. La controversia verteva sulla corretta qualificazione fiscale delle prestazioni rese da una RSA: la CTR aveva ritenuto che le RSA non fossero pienamente equiparabili alle case di riposo e che, fuori dal regime di convenzione con il SSN, le prestazioni dovessero essere assoggettate a IVA. L’Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 l. reg. Lazio n. 41/1993. Secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente assimilato la RSA a un ente ospedaliero o a cliniche e case di cura convenzionate, mentre la struttura rientrerebbe nella previsione delle case di riposo di cui all’art. 10, n. 21, d.P.R. n. 633/1972; inoltre, il regime IVA dipenderebbe dal contenuto delle prestazioni rese e non dalla qualifica soggettiva del prestatore. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo sostenendo che si trattasse di una richiesta di rivalutazione del fatto.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, qualificando la censura come vizio di sussunzione e quindi come deduzione di falsa applicazione di legge. Nel merito ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha chiarito che l’esenzione IVA per le prestazioni di ricovero e cura ex art. 10, n. 19, d.P.R. n. 633/1972 si distingue da quella per le prestazioni proprie delle case di riposo ex art. 10, n. 21, per il diverso contenuto essenziale della struttura, essendo nel primo caso prevalente la prestazione sanitaria e di cura e nel secondo quella di alloggio, con eventuali prestazioni accessorie di assistenza e cura. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché il giudice di merito aveva valorizzato solo la definizione normativa regionale della RSA, senza un accertamento in concreto sulla prevalenza del dato sanitario-assistenziale. La causa è stata rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    false applicazione di legge; vizio di sussunzione

    consente di denunciare l’erronea individuazione o applicazione della norma regolatrice del caso concreto, non la rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 10, comma 1, n. 19, d.P.R. n. 633/1972

    prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate ...

    prevede l’esenzione IVA per prestazioni in cui il contenuto essenziale è sanitario e di cura.

  • art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R. n. 633/1972

    prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili ...

    prevede l’esenzione IVA per strutture il cui contenuto precipuo è l’alloggio e l’ospitalità, con prestazioni assistenziali e curative solo accessorie.

  • art. 2 legge regionale Lazio n. 41/1993

    la definizione regionale della RSA non è sufficiente, da sola, a stabilire il regime IVA senza un accertamento in concreto della prevalenza delle prestazioni.

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    norma di riferimento per individuare le ipotesi di esenzione IVA delle strutture socio-assistenziali e sanitarie.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile quando contesta l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta, e non richiede una nuova valutazione del fatto.
  • Ai fini dell’esenzione IVA delle strutture assistenziali, occorre verificare in concreto quale sia la prestazione essenziale della struttura: se sanitaria e di cura, si applica la disciplina delle strutture di ricovero e cura; se di alloggio e ospitalità, quella delle case di riposo e strutture simili.
  • La qualificazione normativa formale della struttura, anche se desunta da una legge regionale, non basta da sola a determinare il regime fiscale se manca l’accertamento concreto sulla prevalenza delle prestazioni effettivamente rese.
  • Le prestazioni di assistenza, cura, somministrazione di medicinali o vitto possono essere considerate accessorie rispetto alla funzione principale di ospitalità, quando quest’ultima costituisca il contenuto essenziale del servizio.
  • L’esenzione IVA non dipende dalla sola qualifica soggettiva del prestatore, ma dal contenuto oggettivo delle prestazioni e dalla struttura concreta del servizio offerto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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