Sentenza n. 13023/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento a. del verbale redatto il -OMISSIS- dalla dott.ssa -OMISSIS- per conto della 28° Sottocommissione d’esame per l’abilitazione alla professione di Avvocato per il 2022, presso la Corte d’Appello di Roma, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 15/30 alla prova orale di diritto civile scelta dalla candidata. b. del consequenziale giudizio negativo espresso in relazione alla prova svolta dalla candidata. c. del provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione della ricorrente alla seconda prova orale per l’abilitazione alla professione di Avvocato per l’anno 2022. d. di ogni altro atto ad essi antecedente e conseguente, connesso e collegato, al provvedimento oggi impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del punteggio di 15/30 alla prima prova orale di diritto civile e conseguente non ammissione alla seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il verbale della prima prova orale dell'esame di abilitazione forense 2022, sostenendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 5 del d.l. n. 31/2021, convertito dalla l. n. 50/2021, per il mancato corretto funzionamento del collegamento audio-video da remoto. In particolare, ha dedotto che il Presidente della sottocommissione avrebbe assistito soltanto ai primi minuti della prova a causa di problemi di connessione, con conseguente compromissione della regolarità dell'esame, e ha chiesto prova testimoniale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 24 e 27 Cost., sostenendo che l'attribuzione del solo punteggio numerico di 15/30 non fosse sufficiente a motivare il giudizio negativo. Ha inoltre chiesto l'acquisizione del file audio-video della prova.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e le richieste istruttorie. Quanto al dedotto malfunzionamento del collegamento, ha attribuito valore fidefacente al verbale della prova, quale atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso della provenienza, del contenuto e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza. Il verbale attestava la presenza della segretaria presso la sede d'esame e non riportava alcun problema di collegamento audio-video. Inoltre, la ricorrente aveva sottoscritto il verbale senza formulare osservazioni sul punto e non aveva proposto querela di falso. La circostanza delle significative interruzioni, pertanto, è stata ritenuta sfornita di prova; di conseguenza è stata respinta anche la richiesta di prova testimoniale. Quanto all'obbligo di motivazione, il TAR ha ribadito che il voto numerico attribuito dalla commissione alle prove di concorso o d'esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la motivazione senza necessità di ulteriori spiegazioni. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione, il cui giudizio è sindacabile solo in presenza di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà immediatamente rilevabile. Non essendo emersa alcuna concreta ed eclatante discrasia tra la votazione e il contenuto della prova, il secondo motivo è stato respinto. Spese di lite compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 5 d.l. n. 31/2021, convertito dalla l. n. 50/2021
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per il mancato corretto funzionamento del collegamento da remoto; il TAR ha escluso, sulla base del verbale, che fosse provata un’irregolarità idonea a incidere sulla prova.
art. 3 l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto sufficiente il voto numerico quale motivazione del giudizio della commissione nella prova d’esame.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa insufficienza motivazionale; il motivo è stato respinto.
art. 27 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa insufficienza motivazionale; il motivo è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il verbale di una prova d’esame, in quanto atto pubblico fidefacente, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza, del contenuto intrinseco e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; la contestazione di tali fatti non può fondarsi su mere allegazioni non supportate da elementi probatori idonei.
- L’assenza nel verbale di una prova orale da remoto di qualsiasi rilievo circa malfunzionamenti audio-video, unitamente alla sottoscrizione del verbale da parte del candidato senza osservazioni e alla mancata proposizione della querela di falso, impedisce di ritenere provata un’irregolarità procedurale incidente sulla validità della prova.
- Nelle prove di concorso o di abilitazione, il voto numerico attribuito dalla commissione costituisce motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale, senza necessità di ulteriori spiegazioni, in quanto consente di esprimere con chiarezza e graduazione la valutazione compiuta nell’ambito del punteggio disponibile.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di elementi oggettivi che evidenzino sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- L’adeguatezza della motivazione e la logicità del giudizio sono profili distinti: l’eventuale sindacato sulla logicità richiede una concreta ed eclatante discrasia tra il punteggio attribuito e il contenuto della prova, non la mera preferenza del giudice per una valutazione diversa.
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