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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per la detenzione di armi clandestine con matricola abrasa e relativo munizionamento, nonché per ricettazione delle stesse armi, ritenute provento di delitto di contraffazione di arma. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura ritenendo sussistenti sia i gravi indizi sia le esigenze cautelari, fondate sul rischio di recidiva e sul collegamento dell'indagato con ambienti criminali. Contro l'ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) nullità dei decreti di convalida della perquisizione e del sequestro per mancato accertamento della presenza di un difensore di fiducia e mancata nomina di un difensore d'ufficio; 2) nullità dei medesimi decreti per asserita omissione dell'avviso ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., con nullità derivata dell'ordinanza cautelare; 3) violazione dell'art. 309 c.p.p. per avere il Tribunale integrato la motivazione dell'ordinanza genetica richiamando la CNR e il possesso del compendio illecito; 4) manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), c.p.p.; 5) violazione dell'art. 275 c.p.p. per avere ritenuto necessaria la custodia in carcere senza applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché reiterativi e manifestamente infondati: la polizia giudiziaria, nel compimento di una perquisizione e sequestro d'iniziativa, non ha l'obbligo di chiedere se l'indagato sia assistito da un difensore di fiducia né di nominarne uno d'ufficio; basta l'avviso, non sacramentale, della facoltà di farsi assistere da un difensore, avviso che nel caso concreto è stato considerato rituale. Ha inoltre ribadito che l'eventuale nullità del decreto di perquisizione non si trasmette automaticamente al sequestro delle cose rinvenute né ne determina l'inutilizzabilità. Il terzo motivo è stato respinto perché il riesame ha cognizione piena e può integrare la motivazione del provvedimento cautelare, e comunque il possesso del materiale illecito risultava anche dalla relazione di p.g. e dalla CNR, a prescindere dai provvedimenti ablativi. Il quarto motivo è stato dichiarato non consentito perché mirava a una rivalutazione del merito cautelare; la motivazione sulle esigenze di prevenzione speciale è stata ritenuta congrua, valorizzando la quantità e qualità delle armi e munizioni, l'inserimento in ambienti criminali e il precedente specifico. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la custodia in carcere è stata considerata misura proporzionata e adeguata, con implicita esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 2, legge n. 110 del 1975

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione di armi clandestine con matricola abrasa e munizionamento

  • art. 648 c.p.

    norma richiamata per la ricettazione delle armi clandestine acquistate o ricevute al fine di trarne profitto

  • art. 97 c.p.p.

    evocato dalla difesa per sostenere l'obbligo di nomina di un difensore d'ufficio

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato come parametro di nullità a regime intermedio

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa quale disciplina delle nullità assolute

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato per dedurre la nullità derivata degli atti successivi

  • art. 356 c.p.p.

    disciplina gli atti cui il difensore ha diritto di assistere senza preavviso; nel caso la violazione è stata esclusa

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    impone l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; non richiede formule sacramentali

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato nel secondo motivo come norma sulla rilevabilità delle nullità intermedie

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    richiamato per sostenere la dedotta nullità derivata

  • art. 309 c.p.p.

    il riesame ha effetto devolutivo pieno e il tribunale può integrare o confermare la motivazione anche per ragioni diverse

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    base normativa delle esigenze cautelari per pericolo di recidivanza

  • art. 275, commi 1, 3 e 3-bis, c.p.p.

    richiama i criteri di adeguatezza e proporzionalità e la preferenza per la misura meno afflittiva, qui ritenuta non praticabile

  • art. 275-bis c.p.p.

    richiamato in tema di braccialetto elettronico, qualificato come modalità esecutiva degli arresti domiciliari

  • art. 94, comma 1-ter, c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • art. 109 Cost.

    evocato per distinguere la polizia giudiziaria, che opera alla diretta disponibilità dell'autorità giudiziaria

  • art. 107, quarto comma, Cost.

    richiamato per sottolineare le garanzie di indipendenza del pubblico ministero rispetto alla polizia giudiziaria

Massime di principio

  • Nelle perquisizioni e nei sequestri eseguiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia è sufficiente se idoneo a informarlo del diritto; non sono necessarie formule sacramentali né, a differenza delle attività del pubblico ministero, la preventiva verifica della presenza di un difensore di fiducia o la nomina obbligatoria di un difensore d'ufficio.
  • La nullità eventualmente derivante da vizi della perquisizione non si estende automaticamente al sequestro delle cose rinvenute, né comporta di per sé l'inutilizzabilità del materiale sequestrato, quando questo costituisca corpo del reato o comunque sia autonomamente acquisito al procedimento.
  • Nel riesame delle misure cautelari personali il tribunale ha cognizione piena e può integrare la motivazione del provvedimento impugnato, confermarlo anche per ragioni diverse da quelle indicate e valutare i gravi indizi e le esigenze cautelari senza essere vincolato ai soli profili devoluti dalla difesa.
  • Le doglianze che sollecitano una nuova valutazione del merito cautelare, sotto la veste di vizio motivazionale, sono inammissibili in cassazione se la motivazione del giudice del riesame è congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando la pericolosità dell'indagato e le modalità del fatto mostrano una stabile capacità di reiterazione di delitti violenti o con armi, la custodia cautelare in carcere può essere ritenuta l'unica misura adeguata; l'inidoneità degli arresti domiciliari implica anche l'irrilevanza della mera aggiunta del braccialetto elettronico, che non costituisce una misura autonoma ma una modalità esecutiva dei domiciliari.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariSequestroImpugnazioniFalsità in atto pubblicoDetenzione di armiRicettazione
RamiMisure cautelariProcesso penaleReati contro la fede pubblicaArmiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieCarcereInutilizzabilitàFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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