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Sentenza

Sentenza n. 515/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia e/o di idonee misure cautelari) - DEL PROVVEDIMENTO (D.R.S.) DELL’ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA (DIPARTIMENTO AGRICOLTURA) DEL 31/7/2025, DI REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO; - DELLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE 21/11/2025, DI RIGETTO DEL RICORSO GERARCHICO PROPOSTO.

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del contributo pubblico già concesso e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del contributo e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo l'illegittimità del recupero delle somme già erogate. L'Amministrazione aveva contestato la mancata corretta rendicontazione della spesa, per l'assenza della relazione tecnica, e la perdita della disponibilità giuridica dei terreni oggetto dell'investimento, poiché il beneficiario aveva cessato la conduzione trasferendola il giorno successivo a un familiare affittuario. Il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento non avesse inciso sulla funzionalità e sulle finalità dell'investimento, già realizzato al momento della domanda di saldo, né sugli impegni ambientali e sugli obiettivi pubblici; ha inoltre richiamato la previsione secondo cui, in caso di affitto, l'atto di vincolo avrebbe potuto essere sottoscritto dal proprietario concedente e dall'affittuario. Sono state dedotte anche la forza maggiore, in relazione alle patologie del beneficiario, e la presenza sostanziale della relazione tecnica nelle fasi di SAL e saldo, pur in assenza di formale asseverazione. Il TAR ha esaminato preliminarmente la giurisdizione, rilevando che la revoca era fondata sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi e alle condizioni del contributo, nonché sulla mancata tempestiva comunicazione della sopravvenienza agli uffici regionali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'inadempimento del beneficiario alle condizioni previste dalla legge e dall'atto di concessione. La perdita della titolarità e disponibilità dei terreni, la mancata comunicazione della sopravvenienza e le contestazioni sulla rendicontazione costituiscono infatti questioni relative alla conservazione del beneficio già attribuito, non al corretto esercizio di un potere discrezionale di attribuzione o di ritiro per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse. La situazione soggettiva azionata è stata qualificata come diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nei limiti e alle condizioni ivi previste, e le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 104/2010

    Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito; sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato [...] entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, la controversia è devoluta al giudice ordinario indicato e sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda se il giudizio è riassunto nel termine e nei limiti previsti dalla norma.

  • punto 7.3.1 delle Disposizioni attuative

    Le cause di forza maggiore devono essere notificate tempestivamente per iscritto dal beneficiario alla Regione, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno in cui egli è in grado di provvedervi, unitamente alle prove richieste.

    La forza maggiore deve essere comunicata tempestivamente alla Regione secondo le modalità e il termine previsti dalle disposizioni attuative; la mancata comunicazione rileva ai fini della conservazione del contributo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La controversia sulla revoca, decadenza o richiesta di restituzione di un contributo pubblico rientra nella giurisdizione ordinaria quando il provvedimento si fonda sull'inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti dalla legge o dall'atto di concessione, anche se l'atto è formalmente denominato revoca o decadenza.
  • Dopo la concessione del contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione e alla conservazione delle somme già percepite; le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione spettano pertanto al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa permane quando la controversia riguarda la fase precedente all'attribuzione discrezionale del beneficio oppure il ritiro del contributo per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse, e non per inadempimento del beneficiario.
  • La mancata conservazione dei requisiti e delle condizioni imposte dall'atto di concessione, nonché la mancata tempestiva comunicazione delle sopravvenienze rilevanti, integrano questioni di adempimento del rapporto di sovvenzione e non di esercizio del potere amministrativo di attribuzione del beneficio.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, devono essere indicati il giudice munito di giurisdizione e le condizioni temporali per la riproposizione della domanda, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali nei limiti dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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