Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 860/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 2228/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 634/2024, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 18.09.2024, NOTIFICATA IL 26.09.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 800,25.

Giustizia amministrativa202600130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 800,25 a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato, chiedendo il pagamento della somma liquidata in linea capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha rilevato che la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, al momento della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava contestata l'omessa esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme ivi liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale protrarsi dell'inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della Direzione generale competente, con ulteriore termine di sessanta giorni per l'attuazione. La ricorrente dovrà segnalare tempestivamente al commissario l'inutile decorso del termine, indicando anche il codice fiscale. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello percepito dall'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità delle inerzie ministeriali nell'esecuzione di analoghi giudicati civili.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel cui rispetto è stata attestata la conformità della sentenza civile notificata all'Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione, purché il titolo sia ritualmente attestato e notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non esegue il giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento integrale delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche individuandolo in un organo dell'Amministrazione diversa dall'ufficio inadempiente, con facoltà di delega nei limiti indicati nel provvedimento.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza può essere parametrata alla semplicità e alla serialità dell'attività difensiva concretamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.