Sentenza del 05/11/2019 n. 28343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato il riconoscimento dell'esenzione dalle accise sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dalla società consortile e ceduta ai consorziati nel periodo 2009-2013. Secondo l'Amministrazione, l'art. 52, comma 3, lett. b), del TUA esenta esclusivamente l'energia autoprodotta e consumata direttamente dal soggetto produttore, non quella ceduta a distinti soggetti giuridici. La Cassazione ha inoltre rilevato che il secondo appello dell'Agenzia era inammissibile per consumazione del potere di impugnazione, essendo stato presentato dopo un primo appello identico.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha cassato senza rinvio una delle sentenze regionali perché pronunciata su un secondo appello inammissibile. Quanto all'altra sentenza, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e respinto il ricorso incidentale condizionato della CVA, stabilendo che l'esenzione spetta alla società consortile soltanto per l'energia rinnovabile prodotta e consumata direttamente, non per quella ceduta ai consorziati. La causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate nel procedimento principale.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b) (TUA)
È esentata da accise l'energia elettrica "prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili [...] con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".
L'esenzione è di stretta interpretazione e riguarda soltanto l'energia prodotta da fonti rinnovabili, con impianti oltre 20 kW, consumata direttamente dal soggetto autoproduttore in luoghi diversi dalle abitazioni. Non si estende all'energia ceduta a consorziati che siano soggetti giuridici distinti.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2 (decreto Bersani)
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo anche per l'uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La definizione di autoproduttore vale solo ai fini del decreto Bersani e non può essere automaticamente utilizzata per ampliare l'esenzione dalle accise prevista dal TUA.
L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 10, comma 6
L'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali.
La disposizione costituisce il precedente normativo dell'agevolazione, poi trasferita nell'ambito della disciplina delle accise.
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 28, commi 1 e 3
Sono estese all'imposta erariale di consumo tutte le agevolazioni previste per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.
La norma ha trasferito nell'imposta erariale di consumo le agevolazioni precedentemente previste per le addizionali erariali.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 911
L'art. 52, comma 3, lett. b), del TUA si applica anche all'energia [...] consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.
La norma, applicabile soltanto dal 2016, ha esteso espressamente l'esenzione ai soci di determinate cooperative, ma non ai consorziati delle società consortili; ciò conferma che questi ultimi restano esclusi.
L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 10 e 11 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le questioni relative all'affidamento derivante da precedenti comportamenti dell'Amministrazione e alle risposte a interpello non sono state esaminate nel merito perché assorbite nella fase di merito e quindi non impugnabili con ricorso incidentale condizionato in assenza di soccombenza.
Codice di procedura civile, principio di consumazione del potere di impugnazione
Una volta proposta validamente un'impugnazione, la parte non può presentarne una seconda identica contro la stessa decisione. L'impugnazione successiva è inammissibile, salvo che la prima sia invalida o sia dichiarata inammissibile o improcedibile entro il termine utile.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali e le esenzioni dalle accise sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti o operazioni non espressamente inclusi.
- Quando una società consortile produce energia e la cede ai consorziati, la cessione è considerata effettuata a favore di soggetti giuridici distinti; l'esenzione spetta quindi solo per la quota di energia consumata direttamente dalla società produttrice.
- Una definizione contenuta in una legge con finalità regolatorie o concorrenziali non può automaticamente modificare l'ambito soggettivo di un'esenzione tributaria prevista da una diversa disciplina fiscale.
- Un'estensione normativa successiva, limitata espressamente a determinate cooperative, può confermare che soggetti non menzionati, come consorzi e società consortili, erano esclusi per i periodi precedenti.
- La proposizione di un secondo appello identico dopo il primo comporta, di regola, la consumazione del potere di impugnazione e l'inammissibilità del secondo gravame.
- Le questioni non esaminate perché assorbite non possono normalmente essere oggetto di ricorso incidentale condizionato, poiché manca una soccombenza attuale; possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
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