Cassazione Penale, Sentenza n. 27656/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto (artt. 110, 624, 625 n.5 c.p.) emessa in giudizio abbreviato. Ha dedotto sei motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto di un'istanza di concordato ex art. 599-bis c.p.p. senza disporre la prosecuzione del dibattimento ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis; 2) errata identificazione dell'autore; 3) errore nel non derubricare il fatto a tentato furto (il bene non sarebbe uscito dalla sorveglianza); 4) erronea applicazione dell'aggravante della pluralità di persone ex art. 625 n.5 c.p.; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.); 6) mancata motivazione circa l'assenza di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello, dopo il rigetto dell'istanza di concordato ex art. 599-bis, si è ritirata in camera di consiglio e ha depositato il dispositivo della sentenza senza disporre la prosecuzione del dibattimento come previsto dall'art. 602, comma 1-bis, impedendo così alle parti di svolgere la discussione finale e formulare conclusioni. Per questo vizio di procedimento la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il concordato tra le parti con rinuncia ai motivi in appello; nella sentenza è richiamata per la richiesta effettivamente proposta dalla difesa.
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
«il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento»
Il giudice d'appello, in presenza di una richiesta di concordato, deve o accoglierla immediatamente oppure disporre la prosecuzione del dibattimento per permettere la discussione e le conclusioni; la mancata prosecuzione rende nulla la sentenza pronunciata subito dopo il rigetto dell'accordo.
art. 178, comma 1, lett. a) e connessi cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla nullità della sentenza per error in procedendo quando è impedita la discussione e la formulazione delle conclusioni.
art. 180 cod. proc. pen.
Norma richiamata sul vizio che determina la nullità della pronuncia quando siano violate garanzie processuali essenziali; la Corte la utilizza come fondamento della nullità per la mancata prosecuzione del dibattimento.
art. 110, 624, 625 n.5 cod. pen.
Norme penali che definiscono il reato di furto (e la partecipazione in concorso) e l'aggravante per fatti commessi da tre o più persone; costituivano l'imputazione di merito oggetto del giudizio di merito.
art. 546 lett. e) e art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza rispetto all'eventuale applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis; la Corte di Cassazione ha comunque annullato per il vizio procedurale rilevato.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla sospensione o non applicazione parziale della pena per patteggiamento/simili; il ricorrente lamentava la mancata indicazione delle ragioni circa la non applicabilità, ma la decisione si è concentrata sul vizio procedurale del concordato.
artt. 62 n.4 e 62-bis cod. pen.
Norme relative alle circostanze attenuanti (es. attenuante della particolare tenuità del fatto e altre attenuanti generiche); il ricorrente contestava il mancato riconoscimento, questione non decisa nel merito dalla Cassazione per l'annullamento procedurale.
Massime di principio
- Se in appello è proposta un'istanza di concordato ex art. 599-bis, il giudice deve o accoglierla immediatamente oppure disporre la prosecuzione del dibattimento (art. 602, comma 1-bis): non farlo comporta la nullità della sentenza per vizio di procedimento.
- La pronuncia immediata di una sentenza dopo il rigetto di un accordo tra le parti, senza consentire la discussione finale e le conclusioni, è incompatibile con i principi del contraddittorio e può essere annullata dalla Cassazione.
- La censura procedurale può assorbire e rendere irrilevanti, in sede di cassazione, altre contestazioni di merito (identità dell'autore, derubricazione a tentato furto, aggravanti/attenuanti), che dovranno essere eventualmente riesaminate nel nuovo corso del giudizio.
- In casi simili la Corte suprema può disporre l'annullamento "senza rinvio" e trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello per evitare che la stessa formazione che ha commesso il vizio torni a decidere; il procedimento riprenderà da quel punto conforme alla pronuncia della Cassazione.
- Difesa e parte interessata devono insistere sull'obbligo del giudice di disporre la prosecuzione del dibattimento quando necessario: se il giudice omette, è possibile ottenere l'annullamento per error in procedendo in Cassazione.
- Le questioni sostanziali (es. qualificazione del reato, aggravanti o attenuanti, applicazione di istituti come l'art. 131-bis) restano proponibili e saranno riesaminate nel prosieguo del giudizio a seguito dell'annullamento procedurale.
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