Sentenza n. 3718/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2166/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.04.2024 e notificata il 16.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2166/2024, concernente l’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2166/2024, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. Nelle more del giudizio il Ministero ha accreditato le somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato la piena soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo soltanto per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la domanda di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta in sede amministrativa e che non residuava quindi un oggetto sul quale pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Tuttavia, il tardivo adempimento dell’Amministrazione ha confermato la fondatezza della pretesa azionata e ha giustificato la condanna del Ministero alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Prevede l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di non pronunciarsi ulteriormente sull’oggetto della controversia quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, oggetto dell’obbligo riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo imposto da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, viene meno l’oggetto della controversia e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione, intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando conferma la fondatezza della pretesa azionata.
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