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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12960/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Carrelli era stato condannato per ricettazione in relazione alla falsificazione di un assegno circolare non trasferibile. In cassazione la difesa ha impugnato per vizio di motivazione e per errata applicazione della legge, sostenendo in particolare che: 1) la falsificazione di assegni non trasferibili non configura più reato penale ma soltanto un illecito civile a seguito della riforma normativa; 2) mancava querela per la presunta falsificazione; 3) mancava motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena con sanzione sostitutiva e sulla non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al profilo prevalente dell'irrilevanza penale della condotta costituente il reato presupposto. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U n.40256/19/07/2018 e Sez.2 n.29567/27/03/2019), ha rilevato che la falsificazione di assegni non trasferibili (compreso l'assegno circolare) è stata depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7 (abrogazione art.485 c.p. e nuova formulazione art.491 c.p.), e che la falsificazione contestata, avvenuta il 13/02/2017, è successiva alla depenalizzazione. Di conseguenza il reato presupposto non sussiste e quindi anche la ricettazione è insussistente. La sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7

    Ha abrogato l'art.485 c.p. e modificato l'art.491 c.p., determinando la depenalizzazione di alcune falsificazioni in scritture private; in particolare ha reso penalmente irrilevante la falsificazione di assegni non trasferibili.

  • art. 485 cod. pen. (abrogato)

    Era la norma previgente sul falso in scrittura privata; la sua abrogazione ha inciso sulla punibilità di alcune falsificazioni che prima erano perseguite penalmente.

  • art. 491 cod. pen.

    La nuova formulazione, dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7, circoscrive la rilevanza penale ai falsi riguardanti titoli di credito trasferibili per girata; ne consegue che titoli non trasferibili non rientrano nella sfera penale.

  • art. 175 c.p.

    Norma sul contenuto del certificato del casellario giudiziale e sulla non menzione di determinate condanne; nella fattispecie la questione è risultata assorbita dalla declaratoria di insussistenza del fatto.

  • Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018 (giurisprudenza)

    Ha affermato che la falsificazione di assegni bancari con clausola di non trasferibilità non è più penalmente rilevante dopo la modifica normativa, integrando solo un illecito civile.

  • Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 (Bevilacqua)

    Ha esteso la stessa soluzione interpretativa alla falsificazione di assegni circolari (per loro natura non trasferibili), confermando l'irrilevanza penale.

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 15/01/2016 n.7 la falsificazione di strumenti di pagamento o titoli non trasferibili per girata (es. assegni non trasferibili, assegni circolari) è generalmente penalmente irrilevante e rilevante solo come illecito civile.
  • Per il reato di ricettazione è essenziale che l'oggetto proveniente da delitto presupposto sia frutto di un reato penalmente rilevante; se il fatto presupposto è depenalizzato, la ricettazione non può sussistere.
  • Nelle impugnazioni è cruciale verificare la data della condotta rispetto a interventi legislativi che depenalizzano determinate fattispecie: se la condotta è successiva alla depenalizzazione, prevale l'irrilevanza penale.
  • Quando la Corte accerta l'insussistenza del fatto per assenza del reato presupposto, può annullare la sentenza senza rinvio, rendendo superflue le questioni secondarie (es. sostituzione della pena, non menzione nel casellario).
  • In casi analoghi conviene valutare se l'elemento materiale contestato concerne un titolo trasferibile per girata: solo tali titoli mantengono rilevanza penale in ordine ai falsi.

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