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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1071/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso la proroga del regime 41-bis sostenendo la violazione di norme costituzionali e convenzionali (artt. 2, 3, 24, 5, 111 Cost.; art. 6 CEDU), dell'art. 41-bis Ord. pen. e dell'art. 238-bis c.p.p., nonché l'apparenza della motivazione. Ha dedotto l'assenza della prova dell'attualità della capacità di mantenere legami con la criminalità organizzata, denunciando che il provvedimento si è basato unicamente su fatti di condanna remoti senza tener conto della loro antichità, del ruolo (secondo sentenze irrevocabili) essenzialmente esecutivo attribuitogli, della non operatività attuale dei correi, dell'inglobamento della cosca di Brancaccio nel mandamento di Ciaculli e di elementi contenuti nella relazione dell'Area rieducativa. Ha sostenuto che la proroga costituisce un automatismo preventivo ingiustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il limite dell'impugnabilità in sede di legittimità delle ordinanze sul 41-bis (comma 2-sexies): il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo l'inesistenza o la mera apparenza possono essere censurate. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione non sia meramente apparente: i giudici di merito hanno valutato correttamente elementi prognostici comprensivi della gravità e della ripetitività dei fatti (tra cui sette omicidi, partecipazione alle stragi di Capaci e Firenze, favoreggiamento della latitanza di Giuseppe Graviano, ruolo di custode della "casa" per il finanziamento delle iniziative stragiste), la mancanza di segni di reale presa di coscienza nel trattamento rieducativo e l'esistenza di indagini recenti che dimostrano la ricompattazione/operatività della famiglia di Brancaccio ora nel mandamento di Ciaculli. Ne è derivata la conferma dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con il sodalizio e, quindi, la legittimità della proroga del 41-bis. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ordinamento penitenziario

    comma 2-sexies; comma 2-bis

    La cassazione ha ribadito che il ricorso in materia 41-bis è ammesso in Cassazione soltanto per violazione di legge (comma 2-sexies) e che la valutazione della proroga richiede un apprezzamento prognostico sull'attuale capacità del detenuto di mantenere legami con l'organizzazione, tenendo conto dei parametri indicati al comma 2-bis. La motivazione può essere contestata in sede di legittimità solo per mancanza o per mera apparenza.

  • Costituzione

    I principi costituzionali evocati (diritti inviolabili, uguaglianza, diritto di difesa, libertà personale, giusto processo) sono stati ritenuti non violati dalla decisione, purché l'applicazione del regime speciale sia sorretta da motivazione concreta e non automatica.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Il richiamo all'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) è stato valutato alla luce della sufficienza motivazionale del provvedimento; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione con i principi CEDU, dato il carattere motivato e non apparente del provvedimento di proroga.

  • cod. proc. pen.

    L'art. 238-bis (richiamato dalla difesa) non ha trovato violazione nella motivazione della decisione impugnata: le deduzioni difensive che proponevano letture alternative di elementi probatori non sono state ritenute idonee a dimostrare l'assenza di adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decisioni sul 41-bis è ammesso in via principale per violazione di legge; i vizi della motivazione sono sindacabili in Cassazione solo se manca del tutto o è meramente apparente.
  • Per decidere la proroga del 41-bis occorre accertare la "attuale" capacità del detenuto di mantenere rapporti con l'organizzazione: questa valutazione è prognostica e può tener conto anche di fatti storici quando, per la loro gravità e modalità, conservino rilevanza in chiave prospettica.
  • Il mero decorso del tempo non esclude di per sé la sussistenza dei requisiti per la proroga; è necessaria una verifica motivata e concreta che eviti automatismi.
  • Elementi come il ruolo storico ricoperto nell'organizzazione, la partecipazione a delitti particolarmente gravi, la mancanza di segni di dissociazione nel trattamento rieducativo e indagini recenti che dimostrano una ricompattazione/operatività dell'organizzazione sono rilevanti ai fini della conferma del regime differenziato.
  • Le contestazioni difensive che propongono interpretazioni alternative della stessa documentazione non bastano a censurare la motivazione dei giudici di merito se questi hanno fornito un percorso logico e argomentato.

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