Ordinanza n. 14213/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva dell’efficacia e adozione di idonea misura cautelare del provvedimento di cui all'avviso del 7 maggio 2026 con il quale il Ministero della Giustizia ha avviato le procedure di scelta della sede da parte dei vincitori del concorso per n. 2.600 posti di Assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02), inseriti nella graduatoria validata dalla Commissione RIPAM in data 14 aprile 2026, di cui al bando del 30 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso del Ministero della Giustizia del 7 maggio 2026, relativo alla scelta della sede da parte dei vincitori del concorso per 2.600 posti di assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari
Esito
La controversia
Il ricorrente, vincitore del concorso, ha impugnato l'avviso relativo alle procedure di scelta della sede, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato la scelta dell'Amministrazione di riconoscere la priorità nella scelta della sede soltanto ai vincitori genitori di figli minori con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, escludendo il caregiver del coniuge affetto da analoga disabilità grave. Il testo non riporta ulteriori motivi specifici di ricorso.
La decisione
Il Collegio non ha esaminato, allo stato, le questioni di merito né la domanda cautelare. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri vincitori del concorso potenzialmente interessati a contrastare la pretesa del ricorrente, ritenendo insufficiente la notificazione già effettuata ad almeno un controinteressato. Poiché il numero dei soggetti rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. Ha prescritto il contenuto dell'avviso, la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza, la conservazione online degli atti sino alla sentenza definitiva di primo grado, il rilascio di un'attestazione alla parte ricorrente e l'inserimento di un collegamento nella home page denominato "atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. La causa è stata rinviata alla successiva camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati idonei a identificare le parti o a rivelarne lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
situazione di disabilità grave
La disposizione è richiamata quale disciplina della condizione di disabilità grave del coniuge del ricorrente e dei figli minori di altri vincitori ai fini della priorità nella scelta della sede; la questione relativa all'estensione del beneficio al caregiver del coniuge non è stata ancora decisa.
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La norma consente, in presenza di un numero elevato di controinteressati, di autorizzare la notificazione per pubblici proclami e di stabilirne le modalità operative.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e al conseguente oscuramento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide potenzialmente sulla posizione di una pluralità di soggetti individuabili per categoria, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, anche se il ricorso è stato notificato ad almeno uno di essi.
- Se il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., prescrivendo puntualmente contenuti, modalità e termini della pubblicazione.
- L'inosservanza degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro i termini perentori stabiliti dal giudice comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Quando gli atti processuali contengono dati idonei a identificare le parti o a rivelarne lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati personali rilevanti, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati.
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