Cassazione Penale, Sentenza n. 32052/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 629 cod. pen.; il ricorrente contestava che nel provvedimento di secondo grado non fosse stata valutata/rieliminata quella fattispecie
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ex lege: il ricorrente, avendo concluso un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva implicitamente rinunciato a far valere in cassazione le questioni connesse alla decisione oggetto dell'accordo. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, per aver determinato l'inammissibilità con colpa rilevante
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo sulla pena in appello conferisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e determina la rinuncia a far valere in seguito, anche in cassazione, questioni alle quali si è rinunciato nell'ambito dell'accordo
art. 629 cod. pen.
La questione relativa all'esclusione della fattispecie prevista dall'art. 629 cod. pen. è stata sollevata dal ricorrente ma ritenuta inammissibile perché riconducibile a questioni sulle quali è intervenuta la rinuncia con l'accordo di cui all'art. 599-bis
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità senza formalità mediante ordinanza
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che la declaratoria di inammissibilità comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Affermata la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie quando il ricorrente abbia determinato con colpa l'inammissibilità del ricorso; qui richiamata per giustificare la sanzione in favore della Cassa delle Ammende
Cass. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 (Casero, Rv. 273194 - 01)
Giurisprudenza della Corte che chiarisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello
Massime di principio
- Un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis comporta una limitazione delle questioni che la parte può poi sollevare in cassazione: le questioni rinunciate nell'ambito dell'accordo sono inammissibili anche se rilevabili d'ufficio
- La Corte di Cassazione può dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per motivi ex lege non consentiti senza formalità (ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis)
- La declaratoria di inammissibilità comporta condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, può essere irrogata una sanzione pecuniaria (es. somma a favore della Cassa delle Ammende)
- Quando si valuta la convenienza di un accordo sulla pena in appello, il difensore deve considerare che tale accordo può precludere la possibilità di sollevare in futuro questioni di diritto: se è necessario preservare contestazioni, occorre esplicitarne la riserva o evitare l'accordo
- Le questioni rilevabili d'ufficio non sono automaticamente preservate se il difensore o la parte hanno rinunciato a farle valere nell'ambito dell'accordo sulla pena
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