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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32052/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, lamentando la mancata esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 629 cod. pen.; il ricorrente contestava che nel provvedimento di secondo grado non fosse stata valutata/rieliminata quella fattispecie

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ex lege: il ricorrente, avendo concluso un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., aveva implicitamente rinunciato a far valere in cassazione le questioni connesse alla decisione oggetto dell'accordo. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, per aver determinato l'inammissibilità con colpa rilevante

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accordo sulla pena in appello conferisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice di secondo grado e determina la rinuncia a far valere in seguito, anche in cassazione, questioni alle quali si è rinunciato nell'ambito dell'accordo

  • art. 629 cod. pen.

    La questione relativa all'esclusione della fattispecie prevista dall'art. 629 cod. pen. è stata sollevata dal ricorrente ma ritenuta inammissibile perché riconducibile a questioni sulle quali è intervenuta la rinuncia con l'accordo di cui all'art. 599-bis

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità senza formalità mediante ordinanza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che la declaratoria di inammissibilità comporti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Affermata la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie quando il ricorrente abbia determinato con colpa l'inammissibilità del ricorso; qui richiamata per giustificare la sanzione in favore della Cassa delle Ammende

  • Cass. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 (Casero, Rv. 273194 - 01)

    Giurisprudenza della Corte che chiarisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello

Massime di principio

  • Un accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis comporta una limitazione delle questioni che la parte può poi sollevare in cassazione: le questioni rinunciate nell'ambito dell'accordo sono inammissibili anche se rilevabili d'ufficio
  • La Corte di Cassazione può dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per motivi ex lege non consentiti senza formalità (ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis)
  • La declaratoria di inammissibilità comporta condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, può essere irrogata una sanzione pecuniaria (es. somma a favore della Cassa delle Ammende)
  • Quando si valuta la convenienza di un accordo sulla pena in appello, il difensore deve considerare che tale accordo può precludere la possibilità di sollevare in futuro questioni di diritto: se è necessario preservare contestazioni, occorre esplicitarne la riserva o evitare l'accordo
  • Le questioni rilevabili d'ufficio non sono automaticamente preservate se il difensore o la parte hanno rinunciato a farle valere nell'ambito dell'accordo sulla pena

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