Cassazione Penale, Ordinanza n. 07197/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: si lamentava che la pena fosse eccessiva e che l'aumento applicato a titolo di continuazione fosse stato quantificato in modo manifestamente illogico e contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura diretta, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del quantum di pena, senza evidenziare un reale arbitrio o un ragionamento illogico del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua sia sulla determinazione della pena base sia sull'aumento per continuazione, avendo valorizzato gravità dei fatti, intensità del dolo ed entità dei danni alle persone offese. Ha quindi confermato gli effetti economici conseguenti all'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena, entro i limiti di legge, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
art. 133 c.p.
La scelta del quantum di pena deve essere compiuta valorizzando i parametri legali e motivando le ragioni della determinazione.
Massime di principio
- La censura in cassazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione appaia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando dà conto, in modo non apparente, degli elementi considerati dal giudice di merito, quali gravità del fatto, intensità del dolo ed entità del danno.
- L'aumento di pena a titolo di continuazione è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e coerente con i criteri legali di commisurazione della pena.
Come è indicizzato
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