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Ordinanza

Ordinanza n. 513/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 06442/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il giudizio concorsuale di non idoneità attitudinale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR Lazio che aveva negato la sospensione degli effetti del giudizio di non idoneità espresso in sede concorsuale. La commissione attitudinale aveva formulato all'unanimità un giudizio collegiale di non idoneità, fondato sulle risultanze della relazione del funzionario psicologo e del perito selettore. La candidata ha prodotto una perizia di parte, redatta da un dirigente medico di ASL nell'ambito dell'attività libero-professionale intramoenia extramuraria e da una psicologa, che giungeva a conclusioni difformi da quelle dell'amministrazione. L'appello contestava, in sostanza, la valutazione tecnica di non idoneità, prospettando la prevalenza o comunque la maggiore attendibilità della perizia di parte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo corretta l'ordinanza del TAR. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, il giudice ha rilevato che il giudizio collegiale unanime della commissione attitudinale risultava conforme alle risultanze istruttorie della relazione del funzionario psicologo e del perito selettore. La perizia di parte, pur prospettando conclusioni diverse, non ha evidenziato profili di manifesta illogicità nelle valutazioni tecniche dell'amministrazione, soglia necessaria per mettere in discussione, in sede cautelare, l'esercizio della discrezionalità tecnica. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per la complessità e peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudizio collegiale di non idoneità attitudinale espresso all'unanimità da una commissione concorsuale, quando sia conforme alle risultanze istruttorie degli specialisti incaricati, non può essere superato dalla mera contrapposizione di una perizia di parte con conclusioni difformi.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dell'amministrazione consente di censurare, già nella fase cautelare, soltanto profili riconoscibili di manifesta illogicità; la diversa valutazione tecnica del consulente di parte, di per sé, non dimostra tale vizio.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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