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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19506/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa impugnava la nuova sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano dopo l'annullamento senza rinvio della precedente pronuncia, sostenendo: (I) violazione di legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) per vizio del consenso, posto che il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e ha ritenuto irrevocabile l'accordo di patteggiamento precedente nonostante l'annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione che, per effetto di tale annullamento, aveva travolto gli atti e il consenso precedentemente prestato; (II) mancata o contraddittoria motivazione rispetto alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per anni due), ritenuta prossima al massimo edittale senza adeguata giustificazione e in apparente sproporzione rispetto alla pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando che l'annullamento senza rinvio della precedente sentenza di patteggiamento ha invalidato l'accordo originario e gli atti presupposti, con la conseguenza che il Tribunale non poteva procedere nuovamente con il rito speciale senza il rinnovo del consenso. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per il proseguo del procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla decisione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la Corte richiama che, quando una sentenza di patteggiamento è annullata senza rinvio, gli atti presupposti e il consenso delle parti perdono efficacia e non si può procedere nuovamente con il rito speciale senza il rinnovo dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in tema di vizio del consenso; la Corte conferma che l'eventuale pretesa di irrevocabilità del consenso non regge se la sentenza che l'ha recepito è stata annullata senza rinvio.

  • art. 163, comma 4 cod. pen.

    Norma citata dalle parti per la disciplina della sospensione condizionale della pena con termine breve; la questione relativa alla corretta durata della sospensione condizionale è stata centrale nella vicenda e ha originato l'annullamento della prima sentenza.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato all'imputato; indicata per individuare il tipo di reato oggetto del processo e la cornice sanzionatoria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. 6, n. 34810/2008 - Albertini; sez. 4, n. 22661/2017 - Bassas; sez. 4, n. 15720/2020 - Mammarella)

    n. 34810 del 21/04/2008, Rv. 241372 - 01; n. 22661 del 06/04/2017, Rv. 270065 - 01; n. 15720 del 27/02/2020, Rv. 279241 - 01

    La Corte richiama precedente giurisprudenza per affermare il principio consolidato secondo cui l'annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento implica la caducazione dell'accordo e degli atti presupposti, rendendo necessario instaurare il processo ex novo salvo rinnovo esplicito del consenso delle parti.

Massime di principio

  • L'annullamento senza rinvio di una sentenza di patteggiamento travolge l'intero accordo: il consenso delle parti e gli atti presupposti perdono efficacia e non è possibile procedere con il rito speciale senza il rinnovo dell'accordo.
  • Dopo un annullamento senza rinvio l'imputato mantiene la facoltà di scegliere nuovamente il percorso processuale (es. richiedere la messa alla prova o procedere col rito ordinario); il giudice deve valutare tali richieste ex novo.
  • Il principio dell'irretrattabilità dell'istanza di patteggiamento non può essere invocato a valle di un annullamento senza rinvio che ha azzerato gli effetti dell'accordo precedente.
  • Se la sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, il giudice è tenuto ad una motivazione rigorosa e circostanziata per giustificare la misura scelta (obbligo motivazionale rafforzato in caso di scostamento significativo).
  • Nel caso di annullamento senza rinvio la Corte può annullare nuovamente senza rinvio e rimandare gli atti al giudice di merito per la prosecuzione del procedimento in conformità ai principi sopra richiamati.

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