Sentenza n. 775/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, 17 gennaio 2025, n. 31, relativa all’accredito della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Due docenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo e aveva condannato il Ministero ad accreditare rispettivamente euro 3.000,00 ed euro 3.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 aprile 2025, non era stata impugnata ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non si era costituito nel giudizio di ottemperanza, le ricorrenti hanno chiesto l’ordine di accredito delle somme, oltre agli interessi e alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, ha ordinato al Ministero di accreditare entro sessanta giorni euro 3.000,00 in favore della prima ricorrente ed euro 3.500,00 in favore della seconda, sul portafoglio Carta docente. Ha escluso il riconoscimento degli interessi, ritenendo che, secondo il d.P.C.M. 28 novembre 2016, l’importo della Carta docente sia dovuto al valore nominale senza maggiorazioni. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza delle ricorrenti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, quantificate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
“al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”
Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che impongano obblighi alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Regolano la Carta docente e il relativo accredito; l’importo deve essere corrisposto al valore nominale, senza interessi o ulteriori maggiorazioni.
Massime di principio
- L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Costituiscono presupposti di ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito e dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può determinare le modalità concrete di esecuzione, ordinare l’adozione dell’atto dovuto e fissare un termine perentorio per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza della parte, in caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Quando il titolo giudiziale riconosce il beneficio della Carta docente, l’accredito è dovuto al valore nominale previsto dalla disciplina applicabile e non deve essere maggiorato di interessi.
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