Sentenza n. 3724/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento della qualifica professionale di odontoiatra conseguita in Romania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo plurimi errores in iudicando e la violazione della disciplina unionale e nazionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare degli artt. 3, 5, 10-14, 21, 34, 51 e 61 della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. n. 206/2007, della direttiva 2006/100/CE e dei relativi allegati, nonché degli artt. 1-3, 7, 8, 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost. Ha dedotto, inoltre, eccesso di potere per disparità di trattamento, parzialità, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e carenza o contraddittorietà della motivazione. In via principale ha sostenuto che il titolo rumeno avrebbe dovuto beneficiare del riconoscimento automatico, poiché il certificato denominato “Recomandare” avrebbe attestato i requisiti minimi di formazione e il Ministero avrebbe riconosciuto in altri casi qualifiche conseguite in Romania sulla base della medesima certificazione. Ha contestato l'adeguatezza dell'istruttoria ministeriale, sostenendo che la cooperazione amministrativa con le autorità rumene non si sarebbe conclusa negativamente e che l'Università di Oradea avrebbe riconosciuto l'equivalenza dei primi due anni di studi svolti presso un altro istituto. In subordine ha lamentato il mancato esame della domanda secondo il regime generale di riconoscimento e la mancata previsione di una misura compensativa, quale tirocinio di adattamento o prova attitudinale. Il diniego ministeriale del 7 dicembre 2023 era fondato, da un lato, sull'inidoneità del certificato rumeno a comprovare i requisiti minimi di formazione necessari per il riconoscimento automatico e, dall'altro, sull'assenza di un titolo di formazione valido per il regime generale, poiché i primi due anni del percorso erano stati svolti presso un organismo privato non accreditato né abilitato a rilasciare titoli di studio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al riconoscimento automatico, ha rilevato che tale regime opera soltanto quando il titolo sia conforme alle condizioni minime comuni di formazione, sia rilasciato dagli organismi competenti dello Stato membro e sia accompagnato dai certificati prescritti dall'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Per la professione odontoiatrica, la formazione deve comprendere almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno svolti presso un'università o un istituto di livello riconosciuto equivalente, e il titolo rumeno rilevante ai fini del riconoscimento automatico è tassativamente individuato nella qualifica “medic dentist”, conseguita mediante il “diploma de licenta de medic dentist”. Il titolo prodotto dall'appellante, denominato “doctor medic specializarea stomatologie”, non corrispondeva alla denominazione tassativa prevista dall'allegato V; inoltre, il certificato “Recomandare” non attestava la conformità del titolo ai requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché il precedente prodotto riguardava una qualifica diversa, inclusa nelle tabelle europee per il riconoscimento automatico, mentre la disparità presuppone l'identità assoluta delle situazioni e deve essere provata rigorosamente. Quanto al regime generale, il Collegio ha chiarito che esso presuppone comunque l'esistenza di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità o organismo competente di uno Stato membro. L'istruttoria ministeriale aveva accertato che lo European Institute of Technology era una società privata di supporto alla didattica, non accreditata e non abilitata a rilasciare titoli di studio; inoltre, la Clayton University non risultava accreditata nella Repubblica di San Marino, neppure come istituto affiliato a università riconosciute, né accreditata da agenzie riconosciute. Poiché l'appellante era stato ammesso direttamente al terzo anno dell'Università di Oradea sulla base di studi e di esami svolti presso un organismo non accreditato, mancava radicalmente un titolo di formazione valido e non poteva trovare applicazione il regime generale, neppure mediante misure compensative. L'appello è stato quindi dichiarato infondato; l'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 21 ss. direttiva 2005/36/CE
Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione ... conformi alle condizioni minime di formazione ... e attribuisce loro ... gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia
Il riconoscimento automatico è vincolato e opera soltanto per i titoli tassativamente individuati dalla direttiva, conformi alle condizioni minime comuni di formazione, rilasciati dagli organismi competenti e accompagnati dai certificati prescritti.
art. 34 direttiva 2005/36/CE
La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno
La formazione odontoiatrica rilevante ai fini del riconoscimento automatico deve rispettare la durata, i contenuti e le modalità formative comuni previste dalla direttiva.
allegato V, punto 5.3.2, direttiva 2005/36/CE
medic dentist; diploma de licenta de medic dentist
Per la Romania, la qualifica e la denominazione del titolo rilevanti per il riconoscimento automatico sono quelle tassativamente indicate nell'allegato; una denominazione diversa non consente, di per sé, l'accesso al regime automatico.
art. 3 direttiva 2005/36/CE
per «titolo di formazione» deve intendersi qualsiasi diploma, certificato e altro titolo rilasciato da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro
Il titolo di formazione deve essere rilasciato da un'autorità o organismo competente e attestare una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità; documenti provenienti da soggetti non accreditati non integrano tale nozione.
art. 13 direttiva 2005/36/CE
l'autorità competente ... permette l'accesso alla professione ... ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione
Il regime generale presuppone il possesso di un attestato o titolo di formazione validamente rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale
Le misure compensative possono essere imposte o previste per colmare differenze formative nell'ambito del regime generale, ma non possono supplire alla radicale mancanza di un valido titolo di formazione.
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Il decreto legislativo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Massime di principio
- Il riconoscimento automatico di una qualifica professionale sanitaria conseguita in un altro Stato membro opera esclusivamente quando il titolo corrisponde alla denominazione tassativamente prevista dalla direttiva 2005/36/CE, è rilasciato dall'organismo competente e risulta accompagnato dalla certificazione attestante il rispetto delle condizioni minime comuni di formazione.
- Per la professione di odontoiatra, il riconoscimento automatico presuppone il completamento di una formazione di almeno cinque anni, teorica e pratica, svolta presso un'università o un istituto di livello riconosciuto equivalente, secondo il programma comune europeo.
- Il regime generale di riconoscimento delle qualifiche professionali presuppone l'esistenza di un titolo di formazione rilasciato da un'autorità o organismo competente dello Stato membro secondo la relativa disciplina nazionale; la documentazione proveniente da un soggetto privato non accreditato e non abilitato al rilascio di titoli di studio non integra tale presupposto.
- Le misure compensative previste dal regime generale di riconoscimento possono colmare differenze tra percorsi formativi validi, ma non possono essere disposte quando manchi radicalmente un titolo di formazione riconducibile a un organismo competente o quando una parte essenziale del percorso sia stata svolta presso un istituto non accreditato.
- La disparità di trattamento può essere riconosciuta soltanto in presenza di situazioni assolutamente identiche sotto il profilo giuridico e fattuale; il richiedente deve fornire una prova rigorosa dell'identità delle situazioni comparate.
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