Sentenza del 02/02/2018 n. 2550 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento del reddito sociale per il 2004, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, fondato inizialmente sullo studio di settore SG68U applicabile alle imprese di autotrasporto. La CTR ha escluso l'applicabilità dello studio di settore, ritenendo che l'attività fosse svolta in condizioni di marginalità e non secondo una situazione ordinaria: due dei tre soci erano infatti lavoratori dipendenti e dedicavano all'impresa soltanto tempo residuale, mentre risultavano produttivi soltanto due automezzi. Tuttavia, la gestione antieconomica è stata considerata una presunzione grave, precisa e concordante dell'incongruenza del reddito dichiarato, consentendo un accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Il reddito sociale è stato quindi rideterminato in Euro 15.000, da imputare ai soci pro quota ai fini IRPEF.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i quattro ricorsi, riconoscendo l'unitarietà dell'accertamento relativo alla società di persone e ai soci e la corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio d'appello. Ha rigettato i ricorsi principali della società e dei tre soci, ritenendo corretta sia l'esclusione dello studio di settore sia la rideterminazione induttiva del reddito sulla base dell'antieconomicità della gestione. Ha inoltre rigettato i ricorsi incidentali dell'Agenzia delle entrate: l'Amministrazione non poteva pretendere il ripristino del reddito originariamente accertato, poiché la CTR aveva adeguatamente motivato la riduzione a Euro 15.000, e l'imputazione ai soci non richiedeva che la decisione sul reddito sociale fosse già passata in giudicato, trattandosi di un accertamento unitario. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR)
imputazione pro quota del reddito del socio
Nelle società di persone il reddito prodotto dalla società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento induttivo del reddito anche quando la contabilità è formalmente regolare, ma risulta intrinsecamente inattendibile per gravi incongruenze o per un comportamento antieconomico, purché l'Amministrazione utilizzi presunzioni gravi, precise e concordanti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3
Consente la rettifica induttiva ai fini IVA sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Gli studi di settore costituiscono uno strumento presuntivo utilizzabile per l'accertamento, ma presuppongono il normale svolgimento dell'attività e non sono automaticamente applicabili a situazioni di marginalità economica.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29
Nelle controversie riguardanti il reddito di una società di persone e la conseguente imputazione ai soci sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci; i procedimenti possono essere riuniti per ricostituire l'unitarietà della controversia.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato opera soltanto sulle decisioni definitive, ma non impedisce che, nei giudizi unitariamente connessi tra società di persone e soci, la determinazione del reddito sociale e la sua imputazione pro quota siano trattate e decise contestualmente anche prima del passaggio in giudicato della decisione sulla società.
Art. 111, comma 2, Cost. e artt. 6 e 13 CEDU
Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare, in cassazione, la riunione di giudizi separati quando vi siano identità di oggetto, difese, tempi di trattazione e decisioni, evitando formalità processuali inutili.
Massime di principio
- Gli studi di settore non possono essere applicati automaticamente quando l'impresa opera in condizioni anomale o di marginalità economica: occorre verificare se ricorra una situazione di normale svolgimento dell'attività.
- Anche se lo studio di settore è inapplicabile, l'Amministrazione può procedere a un accertamento induttivo dimostrando, con presunzioni gravi, precise e concordanti, che la gestione è antieconomica e che il reddito dichiarato è inattendibile.
- L'antieconomicità non determina automaticamente la validità dell'accertamento: deve essere collegata a dati oggettivi e a una motivazione concreta, mentre il contribuente deve fornire spiegazioni e prova contraria plausibili.
- Nelle società di persone l'accertamento del reddito sociale e quello dei redditi dei soci sono strettamente unitari; società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.
- Il reddito accertato della società viene normalmente imputato ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, anche se non è stato effettivamente distribuito.
- La rideterminazione giudiziale del reddito sociale si riflette automaticamente sulle posizioni fiscali dei soci, senza necessità che la decisione riguardante la società sia già definitiva, purché il contraddittorio tra tutti i soggetti interessati sia stato correttamente instaurato.
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