Cassazione Penale, Sentenza n. 47045/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'indagato aveva chiesto il riesame del decreto del Procuratore della Repubblica del 09/03/2024 che aveva convalidato il sequestro d'iniziativa operato dalla Polizia Giudiziaria il 07/03/2024 su quattro telefoni cellulari rinvenuti nella perquisizione domiciliare. Il Tribunale di Teramo ha rigettato l'istanza ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 324, comma 1, c.p.p., sostenendo che l'indagato aveva piena conoscenza del vincolo ablatorio alla data della perquisizione (07/03/2024) e avrebbe dovuto proporre il riesame entro dieci giorni; l'indagato invece aveva proposto l'istanza il 17/04/2024. In precedenza aveva impugnato separatamente il sequestro di una somma di denaro (12/03/2024). In cassazione si è dedotta la violazione degli artt. 324, 355 e 568 c.p.p., sostenendo che per il sequestro di natura probatoria il termine di dieci giorni decorre dalla notifica del decreto di convalida ex art. 355, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria il 07/03/2024 fosse di natura probatoria (richiamo esplicito all'art. 354 c.p.p.) e che, pertanto, il termine di dieci giorni previsto dall'art. 355, comma 3, c.p.p. per proporre il riesame decorre dal momento in cui l'interessato riceve la notifica del decreto di convalida del Pubblico Ministero. Ne consegue che l'istanza proposta il 17/04/2024 non era tardiva rispetto alla notifica contestuale del decreto di convalida e che l'autonoma impugnazione per il sequestro della somma di denaro non incide sulla tempestività relativa ai telefoni. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del Pubblico Ministero limitatamente al sequestro dei quattro telefoni cellulari, disponendone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto, e ha ordinato la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Riferito dal Tribunale come norma che attiene alla conoscenza immediata del vincolo ablatorio in sede di perquisizione; la Corte di Cassazione ha però escluso che tale conoscenza fissi automaticamente il termine di impugnazione quando si tratti di sequestro di natura probatoria.
art. 355, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che, per i sequestri di natura probatoria (art. 354 c.p.p.), il termine di dieci giorni per chiedere il riesame decorre dalla notifica del decreto di convalida del Pubblico Ministero, poiché solo da quella notifica l'interessato ha piena conoscenza delle ragioni del provvedimento.
art. 354 cod. proc. pen.
Usata per qualificare il sequestro eseguito come sequestro di natura probatoria, con le conseguenze processuali sulla decorrenza del termine di impugnazione.
art. 321, commi 2 e 3-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 240-bis cod. pen.
Richiamati nella motivazione per spiegare che il sequestro della somma di denaro era stato contestato come sequestro preventivo (diversa natura rispetto ai telefoni) e che la diversa natura del provvedimento può determinare decorrenze e rimedi diversi; la Corte ha però ritenuto irrilevante l'impugnazione autonoma del denaro rispetto alla tempestività relativa ai telefoni probatori.
art. 626 cod. proc. pen.
Invocato per l'obbligo della Corte di comunicare immediatamente il provvedimento al Procuratore Generale per gli eventuali adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Se il sequestro è di natura probatoria (art. 354 c.p.p.), il termine di dieci giorni per proporre il riesame ex art. 355, comma 3, c.p.p. decorre dalla notifica del decreto di convalida del Pubblico Ministero e non dalla data della perquisizione o del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria.
- La conoscenza materiale del vincolo al momento della perquisizione non sempre fa scattare il termine per il riesame: bisogna considerare la natura del sequestro (probatorio vs. preventivo) per determinare la decorrenza del termine.
- Se sono stati sequestrati beni di diversa natura (es. denaro presumibilmente preventivo e telefoni probatori), occorre valutare separatamente la natura giuridica di ciascun sequestro: la tempestività dell'impugnazione va valutata rispetto alla natura di ciascun bene.
- L'impugnazione autonoma di un altro bene sequestrato non sanifica eventuali ritardi o vizi procedurali relativi a beni differenti: ogni provvedimento va contestato secondo i termini e i rimedi applicabili alla sua natura.
- In caso di dubbi sulla natura del sequestro o sulla decorrenza dei termini, è strategico chiedere la notifica formale del decreto di convalida e proporre tempestivamente il riesame avverso la convalida, puntando sull'interpretazione che per i sequestri probatori il termine decorre dalla notifica del decreto.
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