Cassazione Civile, Ordinanza n. 15695/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato in nome di una società prima della sua iscrizione nel registro delle imprese. In seguito, in sede di arbitrato irrituale, era stato adottato un lodo che aveva risolto il contratto per inadempimento della società e condannato la società stessa al pagamento di una somma comprensiva di interessi e spese. Il creditore aveva poi chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società e contro l'amministratore/sottoscrittore del contratto, assumendone la responsabilità personale e solidale. Il destinatario dell'ingiunzione aveva proposto opposizione, accolta dal giudice di merito; la corte d'appello ha respinto il gravame del creditore, ritenendo che il titolo posto a base del monitorio fosse il lodo arbitrale e che tale lodo non avesse efficacia nei confronti del soggetto non convenuto in arbitrato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 2231, 2462 e 2463 c.c. per avere escluso la responsabilità personale del sottoscrittore del contratto, nonostante la stipulazione antecedente all'iscrizione della società; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il lodo dovesse comunque valere come prova atipica anche verso il non partecipante all'arbitrato; (3) ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato esame di una sentenza del Tribunale di Trani resa all'esito dell'impugnazione del lodo proposta anche in proprio dal resistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati unitariamente i motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda monitoria come fondata non sul contratto di appalto, ma sul lodo arbitrale irrituale. Poiché l'efficacia soggettiva del lodo si estende solo ai partecipanti al procedimento arbitrale, il titolo non poteva essere speso nei confronti del soggetto che non vi aveva preso parte. La Cassazione ha inoltre osservato che il lodo irrituale non è titolo esecutivo e che, per ottenere un titolo azionabile in via monitoria o giudiziale, la parte vittoriosa deve agire in giudizio, ma sempre nei limiti soggettivi del lodo e dunque solo contro chi sia stato parte dell'arbitrato. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2231 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta responsabilità personale del soggetto che aveva sottoscritto il contratto prima dell'iscrizione della società; la Corte non accoglie la censura perché la pretesa azionata era fondata sul lodo e non sul contratto.
art. 2462 c.c.
invocato per sostenere la responsabilità del socio o promotore in relazione alla fase anteriore all'iscrizione; la Corte rileva che la domanda non era costruita sul rapporto societario-contrattuale ma sul lodo.
art. 2463 c.c.
richiamato insieme agli altri articoli civili dal ricorrente; non incide sull'esito perché il titolo azionato era il lodo arbitrale, con efficacia limitata alle parti del procedimento.
art. 115 c.p.c.
la Corte esclude la violazione del principio di valutazione delle prove, poiché il lodo e la sentenza del Tribunale di Trani non mutano il fatto decisivo che la domanda era stata proposta sul lodo e non sul contratto.
art. 808-ter c.p.c.
il lodo arbitrale irrituale non è soggetto al meccanismo di cui all'art. 825 c.p.c.; perciò non può diventare titolo esecutivo tramite deposito in cancelleria.
art. 824-bis c.p.c.
richiamato per contrasto con il lodo rituale, che può assumere efficacia di titolo esecutivo dopo il deposito con exequatur.
art. 825 c.p.c.
la disciplina dell'exequatur è propria del lodo rituale e non si applica al lodo irrituale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una domanda monitoria è fondata su un lodo arbitrale irrituale, il titolo giudiziale ottenibile successivamente deve essere coerente con la fonte dedotta in giudizio: non è possibile estenderne gli effetti soggettivi a chi non abbia partecipato al procedimento arbitrale.
- L'interpretazione della domanda e l'individuazione della causa petendi sono decisive: se la pretesa è costruita sul lodo e non sul contratto originario, non possono essere fatti valere in cassazione profili di responsabilità derivanti esclusivamente dal contratto.
- Il lodo arbitrale irrituale ha efficacia vincolante solo tra le parti che vi hanno aderito o partecipato; esso non può essere speso come fonte di obbligazione nei confronti di terzi estranei al procedimento.
- Diversamente dal lodo rituale, il lodo irrituale non acquista efficacia di titolo esecutivo tramite il deposito in cancelleria; la parte vittoriosa deve procurarsi un titolo giudiziale, ma nei limiti soggettivi del lodo stesso.
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