Sentenza del 19/08/2015 n. 16959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria di euro 88.607,42. Ha sostenuto, in primo luogo, che non fosse necessaria la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973; in subordine, ha dedotto che alcune cartelle sarebbero state notificate entro l'anno precedente l'iscrizione ipotecaria e ha contestato la valutazione della CTR sulle notifiche delle cartelle. La contribuente si è costituita proponendo anche ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Equitalia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della contribuente. Ha confermato che l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da una comunicazione preventiva al contribuente, così da consentirgli di esercitare il contraddittorio e il diritto di difesa, anche per i procedimenti anteriori all'introduzione dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973. La Corte ha inoltre rilevato che la censura sulle cartelle notificate entro l'anno era carente di autosufficienza, perché Equitalia non aveva indicato specificamente quali cartelle fossero interessate né i relativi importi, e aveva cumulato impropriamente violazione di legge e vizio di motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2
La notifica dell'intimazione prevista da questa disposizione è necessaria quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite richiamate dalla sentenza, essa non costituisce necessariamente il presupposto dell'iscrizione ipotecaria, che è una misura distinta e alternativa all'esecuzione forzata.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77
L'iscrizione ipotecaria, incidendo negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta il pagamento o la presentazione di osservazioni. Tale obbligo deriva dal principio del contraddittorio endoprocedimentale anche per il periodo anteriore all'introduzione del comma 2-bis.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis
introdotto con D.L. n. 70 del 2011
La disposizione ha previsto espressamente la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria, ma la sentenza afferma che un analogo obbligo di contraddittorio sussisteva già anteriormente in base ai principi generali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19668 del 18 settembre 2014
l'iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio
L'iscrizione ipotecaria eseguita senza preventiva comunicazione al contribuente è nulla, perché l'amministrazione deve consentire al destinatario di conoscere l'atto imminente, pagare il debito o formulare osservazioni difensive.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato da Equitalia in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari, ma il motivo è rimasto assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato in tema di notificazione delle cartelle di pagamento; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Legge n. 390 del 1982
Richiamata da Equitalia con riferimento alle notifiche delle cartelle, senza una decisione di merito della Corte sul punto.
Codice di procedura civile, art. 366
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi contesta in Cassazione la valutazione sulla tempestività o regolarità delle notifiche deve indicare precisamente gli atti rilevanti, le date, gli importi e riprodurne il contenuto essenziale; in mancanza, la censura è inammissibile.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria a garanzia di debiti tributari deve essere preceduta da un preavviso, anche se l'ipoteca è stata iscritta prima dell'introduzione della norma che lo prevede espressamente.
- Il preavviso deve consentire al contribuente un termine adeguato per pagare, contestare il debito o presentare osservazioni; la sua omissione può comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
- L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, non è automaticamente necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria, perché l'ipoteca non coincide con l'inizio dell'espropriazione forzata.
- Nel ricorso per Cassazione è indispensabile indicare in modo puntuale le cartelle, le date di notifica e gli importi contestati; deduzioni generiche o cumulanti più vizi possono essere dichiarate inammissibili.
- La regolarità della notifica delle cartelle deve essere dimostrata attraverso elementi concreti, come gli avvisi di ricevimento e l'identificazione del destinatario o del soggetto legittimato a ricevere l'atto.
- La pronuncia riguarda la validità dell'iscrizione ipotecaria e non comporta automaticamente l'estinzione del debito tributario sottostante.
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