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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28375/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, relativa a ritenute alla fonte indicate in dichiarazione per gli anni 2012 e 2013 ma non versate. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato parzialmente accolto; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, rigettato dalla CTR Campania con motivazione estremamente sintetica, che richiamava la decisione di primo grado e affermava, in modo generico, che il mancato rispetto dei termini fiscali fosse parzialmente riconducibile ai mancati pagamenti della P.A. e alla buona fede del contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o per relationem meramente adesiva alla sentenza di primo grado; il secondo per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472/1997, in relazione alla responsabilità per le sanzioni. Il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione meramente apparente e per relationem, poiché priva di qualsiasi illustrazione delle critiche mosse dall'appellante e delle ragioni della loro disattesa, con conseguente impossibilità di individuare il thema decidendum e la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione di norme processuali, qui invocata per la motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiede la motivazione della sentenza; la sua violazione è ravvisata quando la decisione d'appello sia solo adesiva e non dia conto dell'esame dei motivi di gravame.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario impone che la sentenza esponga succintamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per affermare la nullità della sentenza tributaria priva di effettiva illustrazione delle ragioni della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale; la mera adesione alla sentenza impugnata non è sufficiente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    disciplina la liquidazione automatizzata della dichiarazione, sulla base della quale era stata emessa la cartella di pagamento oggetto di lite.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel secondo motivo come norma in tema di punibilità delle violazioni tributarie, ma il relativo esame è stato assorbito.

  • art. 6 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato nel secondo motivo in tema di esclusione o attenuazione della responsabilità sanzionatoria, ma il relativo esame è stato assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla se si limita a un richiamo generico alla decisione di primo grado senza dare conto delle censure dell'appellante e delle ragioni per cui esse siano state ritenute infondate.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello dimostri di avere esaminato i motivi di gravame, gli elementi di prova e le difese delle parti, consentendo di ricostruire il thema decidendum e la ratio decidendi.
  • Quando il vizio di motivazione della sentenza di appello determina la cassazione, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono l'esame del merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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